Ricorso Inammissibile: Quando la Parola della Vittima è Decisiva
L’esito di un processo penale dipende spesso dalla solidità delle prove presentate. Tra queste, la testimonianza della persona offesa assume un ruolo cruciale. Ma cosa succede quando un imputato, già condannato in appello, tenta di ribaltare il verdetto in Cassazione? Un’ordinanza recente ci mostra come un ricorso inammissibile possa essere la diretta conseguenza di una testimonianza ritenuta pienamente attendibile. Questo caso evidenzia l’importanza della coerenza e della credibilità delle dichiarazioni della vittima nel determinare la sorte processuale dell’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, cercando di far valere le proprie ragioni e ottenere l’annullamento della condanna.
L’oggetto del contendere si concentrava principalmente sulla valutazione dell’attendibilità della persona offesa e sulla correttezza delle procedure di riconoscimento dell’imputato, elementi che avevano costituito il fondamento della sua condanna nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza che taglia corto con le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un gradino prima: la Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non avevano i requisiti necessari per essere discussi in sede di legittimità. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione delle prove. I Giudici hanno sottolineato che non vi era alcun motivo per dubitare dell’attendibilità della persona offesa. Le sue dichiarazioni sono state descritte come ‘rese senza esitazioni e prive di contraddizioni’. Questa coerenza interna ed esterna del racconto ha reso la testimonianza una prova solida e difficilmente scalfibile.
Inoltre, la Corte ha validato anche il riconoscimento dell’imputato. Un elemento decisivo è stato il comportamento della stessa vittima che, subito dopo aver subito il reato, si è posta all’inseguimento dei responsabili e li ha prontamente indicati agli agenti intervenuti. Questo comportamento, per i giudici, ha eliminato ogni dubbio sulla correttezza dell’identificazione, rendendo le argomentazioni della difesa prive di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara: l’attendibilità della persona offesa, se supportata da coerenza e da elementi oggettivi come un pronto riconoscimento, costituisce un pilastro fondamentale dell’accusa. Per la difesa, diventa estremamente arduo smontare un quadro probatorio così solido in sede di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per l’imputato, che vede la sua condanna diventare definitiva e si trova a dover sostenere ulteriori costi. Questo principio rafforza la tutela delle vittime di reato, conferendo un peso significativo alla loro testimonianza quando questa si dimostri chiara, lineare e credibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i giudici non hanno riscontrato alcun valido motivo per dubitare dell’attendibilità della persona offesa e della correttezza del riconoscimento dell’imputato.
Quali elementi hanno reso credibile la testimonianza della vittima?
La credibilità della vittima è stata fondata sul fatto che le sue dichiarazioni sono state rese senza esitazioni e sono risultate prive di qualsiasi contraddizione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29904 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 30/09/2004
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza delra Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena
inflitta, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alle deposizioni
rese dalla persona offesa e sull’effettuato riconoscimento – è
inammissibile in quanto costituito da doglianze, particolarmente generiche e versate in fatto, volte a prefigurare una non consentita
rivalutazione dei fatti, né scandite da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici
di merito, i quali hanno, invece, evidenziato come non vi siano motivi per cui dubitare dell’attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state rese senza esitazioni e prive di contraddizioni. In egual modo, non residuano dubbi circa il riconoscimento dell’imputato effettuato dalla persona offesa, avendo la stessa immediatamente inseguito i responsabili del fatto e proceduto ad indicarli agli operanti (si vedano, in particolare, pagg. 3 e SS. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
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