Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza delra Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena
inflitta, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alle deposizioni
rese dalla persona offesa e sull’effettuato riconoscimento – è
inammissibile in quanto costituito da doglianze, particolarmente generiche e versate in fatto, volte a prefigurare una non consentita
rivalutazione dei fatti, né scandite da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici
di merito, i quali hanno, invece, evidenziato come non vi siano motivi per cui dubitare dell’attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state rese senza esitazioni e prive di contraddizioni. In egual modo, non residuano dubbi circa il riconoscimento dell’imputato effettuato dalla persona offesa, avendo la stessa immediatamente inseguito i responsabili del fatto e proceduto ad indicarli agli operanti (si vedano, in particolare, pagg. 3 e SS. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
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