Ricorso inammissibile: i limiti all’impugnazione del concordato in appello
L’ordinanza n. 16258 del 2024 della Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento sui limiti del ricorso contro le sentenze emesse a seguito di ‘concordato in appello’, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La decisione sottolinea come, una volta raggiunto un accordo sulla pena, le possibilità di impugnazione si restringano notevolmente, portando spesso a un ricorso inammissibile se non fondato su motivi specifici. Analizziamo questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia. Quest’ultima, accogliendo la richiesta di concordato tra le parti, aveva parzialmente riformato due precedenti sentenze di primo grado, unificando i fatti sotto il vincolo della continuazione e rideterminando la pena finale in 8 mesi di reclusione e 1.600 euro di multa per reati legati agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo raggiunto in appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che definisce in modo molto restrittivo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza frutto di un patteggiamento in appello. La Corte ha stabilito che le doglianze del ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammesse, rendendo l’impugnazione proceduralmente invalida.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione dei motivi che possono giustificare un ricorso in Cassazione avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante (tra cui le sentenze n. 22002/2019 e n. 944/2019), secondo cui il ricorso è ammissibile solo se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà: problemi relativi al modo in cui la parte ha deciso di accedere all’accordo.
2. Mancato consenso del pubblico ministero: se l’accordo è stato ratificato dal giudice senza il necessario consenso della pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: quando la sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di questi casi, sono considerate inammissibili le doglianze relative a motivi a cui la parte ha implicitamente rinunciato con l’accordo, come la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.).
In particolare, per quanto riguarda la pena, un ricorso è ammissibile solo se si lamenta una illegalità della sanzione. Ciò significa che la pena inflitta deve essere diversa da quella prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali. Una semplice contestazione sulla congruità o sulla motivazione della pena concordata, come nel caso di specie, non costituisce motivo valido di ricorso, poiché l’accordo stesso implica l’accettazione della sanzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: il concordato in appello è uno strumento che mira a definire il processo in modo rapido, basandosi su un accordo che ha forza quasi contrattuale tra le parti. Chi sceglie questa via processuale accetta la pena proposta e rinuncia a sollevare in seguito doglianze che riguardano il merito della decisione sanzionatoria.
Questa pronuncia serve da monito: la scelta del patteggiamento in appello deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che le vie di impugnazione successive sono estremamente limitate. Tentare un ricorso per cassazione basato su motivi non consentiti, come la critica alla quantificazione della pena già accettata, si traduce quasi certamente in una declaratoria di ricorso inammissibile e nella condanna a ulteriori spese.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza decisa con un ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi molto specifici e limitati, come vizi nella formazione della volontà di accordo, mancanza del consenso del pubblico ministero o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo pattuito.
Quali sono i motivi non validi per impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.?
Non sono motivi validi le doglianze relative a punti a cui si è rinunciato con l’accordo, come la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o, come nel caso di specie, le critiche generiche sulla determinazione della pena, a meno che essa non sia palesemente illegale (cioè fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza un valido motivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 27 marzo 2023, la Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale r delle sentenze resa dal Tribunale di Verona il 6 novembre 2020 e il 14 genna 2021, unificati i fatti giudicati sotto il vincolo della continuazi rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa la pena infli NOME COGNOME in ordine ai reati ex art. 73, commi 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorren lamentato il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è GLYPH inammissibile, GLYPH dovendosi GLYPH richiamare GLYPH l’affermazione GLYPH costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 2761 Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sent emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formaz della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubb ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giud mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla man valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limit ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente doglianze sollevate dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede;
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricors da ciò conseguendo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spes procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il ConZglierffl estensore