Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo Ripetitivo
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente. Vediamo cosa è successo e quali principi legali sono stati ribaditi.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver ricevuto una sentenza di condanna dalla Corte d’Appello di Catania, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo appello era incentrato su un punto specifico: la presunta errata mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale. Questa norma riguarda la ‘particolare tenuità del fatto’, un istituto che permette di escludere la punibilità per reati considerati minori.
L’imputato sosteneva che il suo caso rientrasse in questa categoria e che la Corte d’Appello avesse sbagliato a non riconoscerlo. Il suo ricorso, quindi, mirava a ottenere una revisione di tale valutazione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè se l’art. 131-bis fosse applicabile o meno), ma si è fermata a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che l’appello non aveva i requisiti per essere discusso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e si fonda su un principio consolidato della procedura penale. Il ricorso è stato giudicato ‘meramente riproduttivo’ dei motivi già presentati e respinti in appello. In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di illegittimità o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le stesse critiche.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già ‘adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici’ la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis. Poiché il ricorso non contestava la correttezza giuridica del ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre la stessa istanza, esso è stato considerato privo della specificità richiesta per un valido motivo di ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. La Corte, infatti, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria aggiuntiva è prevista quando l’inammissibilità del ricorso è attribuibile a colpa del ricorrente, come nel caso di un appello palesemente infondato o meramente ripetitivo. La Corte ha citato una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000) per ribadire che questa sanzione è legittima e serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o prive di fondamento, che congestionano il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo chiude il caso specifico ma riafferma un importante principio di responsabilità processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘meramente riproduttivo’, ovvero si limitava a ripetere le stesse censure sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. che erano già state correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione riesamina sempre i fatti di un caso?
No, sulla base di questa ordinanza si evince che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta se la legge è stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti. Se un ricorso non solleva questioni di legittimità ma si limita a ripetere argomenti già valutati, viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2723 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (s vedano le pagine 2 e 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.