Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Ripetitivo
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, non è un’istanza da prendere alla leggera. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: i motivi del ricorso devono essere specifici e non una semplice fotocopia di quanto già discusso. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Sentenza della Corte d’Appello
Due individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello territoriale, hanno deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su tre punti principali: la richiesta di una diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, la contestazione di una circostanza aggravante e la presunta eccessività della pena inflitta. In sostanza, i ricorrenti non erano soddisfatti della valutazione operata dai giudici di merito e speravano in una revisione da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa statuizione ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate. Ma non è tutto. La Corte ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione che serve da monito sull’uso corretto dello strumento del ricorso per cassazione.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Diventa Inammissibile?
La ragione di tale severità risiede nella natura stessa dei motivi proposti. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate non erano altro che una mera riproduzione dei profili di censura già ampiamente vagliati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello. In altre parole, i ricorrenti non hanno introdotto nuovi elementi di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si sono limitati a riproporre le stesse questioni sperando in un esito diverso.
La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito aveva già fornito risposte corrette e giuridicamente argomentate su tutti i punti contestati, inclusa l’esclusione di una fattispecie di reato meno grave (prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90). Anche una memoria successiva, depositata dai ricorrenti, si è rivelata inutile, poiché non ha fatto altro che ribadire le censure originarie. Un ricorso inammissibile è, quindi, la logica conseguenza di un’impugnazione che non attacca la sentenza per vizi di legittimità, ma tenta impropriamente di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria non è automatica, ma consegue alla valutazione della Corte secondo cui i ricorrenti hanno proposto l’impugnazione “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. Citando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), la Cassazione ha ritenuto che la proposizione di un ricorso palesemente ripetitivo e privo di nuove argomentazioni costituisca una condotta colposa, che giustifica l’applicazione della sanzione a carico di chi ha attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici nel Ricorso in Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proporre motivi “fotocopia” non solo è inutile ai fini del giudizio, ma espone a conseguenze economiche significative. La lezione è chiara: per adire la Suprema Corte, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e, soprattutto, nuove rispetto a quelle già respinte nei gradi di merito. In assenza di ciò, la strada del ricorso inammissibile è segnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione delle censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi argomenti giuridici.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che gli argomenti degli appellanti si limitavano a riproporre le stesse identiche contestazioni già valutate nel precedente grado di giudizio (riguardanti la qualificazione dei fatti, un’aggravante e l’eccessività della pena), senza sollevare nuovi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4381 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SEZZE il DATA_NASCITA DI COGNOME NOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I.
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla riqualificazione dei fatti, sussistenza dell’aggravante di cui all’art. d11, comma secondo, cod. pen e all’eccessività della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3, 4 della sentenza impugnata quanto alla esclusione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e pagine 5 e 6 quanto alle residue censure);
considerato che con la memoria depositata i ricorrenti hanno reiterato censure già formulate in ricorso, sicché valgono per esse i superiori rilievi;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che essi hanno proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023