Ricorso Inammissibile in Appello: Quando i Motivi non Possono Essere Introdotti in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo all’impossibilità di sollevare questioni nuove non precedentemente discusse nei gradi di merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile in appello che ha portato la Suprema Corte a ribadire principi consolidati della procedura penale, come l’effetto devolutivo dell’impugnazione. Analizziamo la vicenda e le decisioni dei giudici per comprendere le implicazioni pratiche di questa pronuncia.
Il Caso: Guida Senza Patente e Recidiva Contestata
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dal Codice della Strada, commesso nel gennaio 2019. La sua difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Erronea applicazione della legge sulla recidiva: Si sosteneva che non vi fosse prova della conoscenza, da parte dell’imputato, di un precedente accertamento giudiziale irrevocabile a suo carico, presupposto necessario per la configurabilità della recidiva nel biennio.
2. Mancata concessione dei benefici di legge: La difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Il Principio di Devoluzione e i Limiti del Giudizio di Cassazione
Il cuore della questione processuale risiede nel cosiddetto “effetto devolutivo” dell’appello. Questo principio stabilisce che il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo sulle questioni specifiche che gli sono state sottoposte con i motivi di appello. Tutto ciò che non viene contestato si intende accettato e passa in giudicato. Di conseguenza, il giudizio di Cassazione è a sua volta limitato alle censure mosse contro la sentenza d’appello.
Nel caso specifico, la difesa, nel suo atto di appello, si era limitata a chiedere la completa assoluzione dell’imputato, senza mai formulare una richiesta subordinata per la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Questa omissione si è rivelata fatale in sede di legittimità.
Il Ricorso inammissibile in appello secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla recidiva, i giudici hanno sottolineato che le argomentazioni della difesa non riguardavano un vizio di legge, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva, infatti, fornito una motivazione logica e congrua, evidenziando che l’imputato non poteva non essere a conoscenza di precedenti provvedimenti a suo carico, come la revoca della patente notificatagli anni prima, e che il suo casellario giudiziale riportava ben due condanne specifiche per lo stesso reato.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state devolute alla cognizione del giudice d’appello. Poiché la difesa non aveva richiesto i benefici in sede di appello, la Corte di merito aveva correttamente omesso di pronunciarsi in merito. Pertanto, il motivo è stato giudicato inammissibile.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, dove si rivalutano le prove. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza, respingendo le censure della difesa come tentativi di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti. In secondo luogo, citando specifica giurisprudenza, la Corte ha affermato che il giudice d’appello non è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena quando l’interessato non ha formulato alcuna richiesta al riguardo. La mancata concessione di un beneficio non richiesto non costituisce quindi una violazione di legge suscettibile di ricorso per cassazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza di una strategia processuale attenta e completa fin dai primi gradi di giudizio. Le richieste, anche quelle subordinate come la concessione di benefici, devono essere esplicitamente formulate nell’atto di appello. Omettere di farlo preclude la possibilità di sollevare la questione davanti alla Corte di Cassazione, rendendo il relativo motivo di ricorso inammissibile. Il giudizio di legittimità non è una sede per correggere dimenticanze o strategie difensive incomplete, ma unicamente per verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito sulle questioni che sono state loro ritualmente sottoposte.
È possibile chiedere la sospensione condizionale della pena per la prima volta con il ricorso in Cassazione?
No. Secondo la decisione, una questione come la concessione di benefici di legge (sospensione condizionale, non menzione) non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non è stata precedentemente devoluta alla cognizione della Corte d’Appello con uno specifico motivo di impugnazione.
Come viene valutata la recidiva se l’imputato sostiene di non essere a conoscenza della condanna precedente?
La Corte ha ritenuto che la conoscenza della condanna precedente fosse dimostrata da elementi fattuali, come la notifica di un provvedimento di revoca della patente e la presenza di due precedenti specifici nel certificato del casellario giudiziale. La contestazione di tale valutazione dei fatti è stata considerata inammissibile in Cassazione.
Cosa succede se i motivi di ricorso in Cassazione riguardano una valutazione dei fatti già decisi dalla Corte d’Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o l’apprezzamento delle prove effettuato dai giudici di merito. Il suo compito è limitato a verificare la presenza di vizi di legge o di motivazione illogica o contraddittoria, non a fornire una nuova interpretazione del materiale probatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2853 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2853 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PONTECORVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. Fatto commesso il 10/1/2019.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: I) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del presupposto della recidiva nel biennio, non emergendo la prova agli atti che l’odierno ricorrente fosse a conoscenza dell’accertamento giudiziale irrevocabile della violazione commessa in precedenza; II) Violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza. Nella specie, si legge in motivazione che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza del provvedimento prefettizio di revoca della patente, regolarmente notificatogli in data 19/9/2011. Trattasi, all’evidenza, di congrua motivazione avversata dalla difesa in termini meramente oppositivi.
Considerato che le ulteriori doglianze sviluppate nel primo motivo dì ricorso sono parimenti destituite di fondamento: la Corte di merito, nel ricostruire attentamente i fatti ha ritenuto dimostrata la ricorrenza del requisito della recidiva nel biennio a carico dell’imputato, osservando:”dal certificato del casellario, emerge che egli ha ben due precedenti per il reato ex art. 116 comma 15 e 17 D.Lvo n 285/1992 e succ nnod, per fatti commessi in data 17.6.2017 ed in data 15.8.2019; in particolare, per la prima condotta ha riportato condanna con decreto penale 25.19.2017 del Gip Tribunale Frosinone irr 19.12.2017; per la seconda condotta ha riportato condanna con decreto penale 29.5.2019 del Gip Tribunale Frosinone irr 29.6.2019. Peraltro è altresì documentata un’ ulteriore analoga infrazione contestatagli con verbale del 27.3.2017 (cfr documenti prodotti dal PM all’udienza del 26.4.2021 cfr deposizione operante COGNOME in primo grado)”.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la questione concernente la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale non è stata devoluta alla cognizione della Corte di merito: nei motivi di appello, infatti, la difesa si è limitata a richiedere l’assoluzione del proprio assistito.
Considerato, pertanto, che il motivo è inammissibile: invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione .
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente