Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello sulla Pena
Quando si impugna una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici e giuridicamente fondati. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di un appello generico, soprattutto se verte su una pena già determinata al minimo. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro la decisione e le lezioni pratiche che ne derivano.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale, un delitto commesso nel febbraio 2020. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bologna nel dicembre 2023.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, proponendo però un solo e unico motivo di ricorso.
Il Cuore del Ricorso: La Critica alla Graduazione della Pena
L’unica doglianza sollevata dall’imputato riguardava la presunta eccessività della pena inflitta. L’appello si concentrava esclusivamente sulla richiesta di una riduzione della sanzione, senza sollevare altre questioni di legittimità o di merito. Questo tipo di censura, se non supportata da argomenti solidi, rischia di scontrarsi con i rigidi paletti procedurali della Suprema Corte.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato un’ulteriore sanzione economica per il ricorrente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione dei giudici di legittimità si fonda su una logica stringente e ineccepibile. Il ricorso inammissibile è stato tale per diverse ragioni concatenate:
1. Genericità del Motivo: La Corte ha osservato che il motivo d’appello era una mera ripetizione di argomentazioni già presentate in secondo grado, giudicate generiche e infondate. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse lamentele senza specificare una chiara violazione di legge.
2. Pena al Minimo Edittale: Il punto cruciale della motivazione risiede nel fatto che la pena inflitta all’imputato (quattro anni di reclusione) era già il minimo previsto dalla legge per il reato di furto in abitazione.
3. Concessione delle Attenuanti Generiche: Oltre ad aver applicato il minimo della pena, i giudici di merito avevano già riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche. Questo dimostra che la sua posizione era già stata valutata nel modo più favorevole possibile.
In sostanza, la Corte ha concluso che non esisteva alcun margine per un “trattamento sanzionatorio di maggior favore”. Chiedere una riduzione di una pena già al suo livello più basso e già mitigata dalle attenuanti è un’istanza priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, l’impugnazione deve essere specifica, pertinente e basata su violazioni di legge concrete. Lamentarsi genericamente di una pena, soprattutto quando questa è già stata calcolata secondo i criteri più benevoli consentiti dalla norma, non è solo una strategia inefficace, ma anche controproducente. La conseguenza, come in questo caso, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva alla Cassa delle ammende, che si aggiunge alla pena principale ormai definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo, relativo alla graduazione della pena, era manifestamente infondato e generico. La sanzione era già stata fissata nel minimo edittale e all’imputato erano già state concesse le circostanze attenuanti generiche, rendendo impossibile un trattamento più favorevole.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il delitto di furto in abitazione, previsto e punito dall’articolo 624-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la cond inflitta a COGNOME per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in il 16 febbraio 2020);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezz difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, proteso a censurare l’operata graduazione dell manifestamente infondato, posto che la mancata puntuale motivazione al riguardo da parte Corte territoriale è giustificata dal fatto che già il motivo di appello risulta manifestamente infondato, in quanto la pena inflitta risultava determinata nel minimo di quattro anni di reclusione e all’imputato erano state concesse anche le circostanze generiche, di modo che un trattamento sanzionatorio di maggior favore non sarebbe st concreto applicabile;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente