Ricorso inammissibile: la Cassazione boccia l’appello “fotocopia”
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una strategia legale precisa e puntuale. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano una mera “fotocopia” di quelli d’appello. Questa decisione offre spunti importanti sulla differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello, che aveva rigettato le tesi difensive. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Questo approccio rende il ricorso non specifico, ma solo apparente. Un ricorso in Cassazione, infatti, non può limitarsi a manifestare un generico dissenso, ma deve contenere una critica argomentata e mirata specificamente contro la logica giuridica della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, come se la Cassazione fosse un terzo grado di giudizio nel merito, è un errore procedurale che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato come i motivi del ricorso fossero una semplice ripetizione di quelli d’appello, mancando della necessaria specificità richiesta per un giudizio di legittimità. Essi, infatti, omettevano di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata contro la sentenza di secondo grado.
In secondo luogo, i giudici hanno sottolineato che le doglianze erano finalizzate a una “rilettura nel merito delle prove assunte”, un’attività preclusa in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di decidere se l’imputato è colpevole o innocente riesaminando i fatti, ma solo di controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e non contraddittorio la loro decisione.
Infine, la Corte ha dato atto che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, ben motivata, esente da vizi e basata su corretti argomenti giuridici. Di fronte a una decisione ben fondata, un ricorso generico e ripetitivo non può che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, non un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. Un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo presenta. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore, specificità e la consapevolezza del suo ruolo e dei suoi limiti.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa ripetizione di quelli già dedotti e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘apparente’ e non ‘specifico’?
Significa che il motivo, pur essendo formalmente presente, non assolve alla sua funzione critica. Invece di contestare puntualmente il ragionamento giuridico della sentenza che si impugna, si limita a riproporre argomenti già esaminati, risultando così privo di reale contenuto critico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 343 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 343 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e letta la memoria per il ricorrente depositata il 22 settembre 2025;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di rapina pluriaggravata in concorso, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, e inoltre sono tesi a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede;
che i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.