Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, depositata l’11 ottobre 2024, offre un chiaro esempio di quando un ricorso viene dichiarato ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, il quale ha tentato di contestare la decisione della Corte d’Appello. Questo provvedimento è emblematico per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i criteri che la Suprema Corte adotta per valutare l’ammissibilità dei ricorsi.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La sua responsabilità era stata accertata sulla base di specifiche circostanze: era stato osservato mentre, in compagnia di un’altra persona, si avvicinava a dei vasi dove era stata nascosta della droga. Successivamente, la sostanza stupefacente gli era stata trovata addosso. La Corte d’Appello aveva escluso la tesi difensiva secondo cui la droga fosse destinata a un uso esclusivamente personale, valorizzando le modalità del fatto per affermare che l’imputato non si fosse semplicemente accordato per un acquisto a proprio favore.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato giudicato ricorso inammissibile per due principali ordini di motivi, relativi sia alla responsabilità penale che al trattamento sanzionatorio.
1. Genericità e Ripetitività dei Motivi: La Corte ha rilevato che i motivi addotti dal ricorrente erano generici e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette dal giudice d’appello. Il ricorso, di fatto, mirava a una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di merito, ma un giudice della legge, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza della motivazione, non ricostruire la vicenda.
2. Motivazione sulla Pena: Anche le critiche relative alla determinazione della pena sono state respinte. La Corte d’Appello aveva inflitto una pena superiore al minimo edittale, ma comunque contenuta in un valore mediano, giustificandola sulla base delle modalità del fatto e dei precedenti dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione adeguata e priva di vizi logici, confermando che la valutazione delle circostanze di fatto relative alla personalità dell’imputato è una prerogativa del giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è consentito, in sede di legittimità, tentare di ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito”. Se la motivazione della sentenza impugnata è esente da vizi logici e giuridici e spiega chiaramente le ragioni della decisione, il ricorso che la contesta in modo generico non può essere accolto. In questo caso, la Corte d’Appello aveva esplicitato in modo convincente perché le circostanze (il recupero della droga da un nascondiglio in compagnia di un altro soggetto) escludessero la destinazione all’uso personale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi specifici, che individuino vizi di legittimità reali (violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione) e non si limitino a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Per gli operatori del diritto, è un monito a concentrare le difese su argomenti pertinenti al giudizio di Cassazione, evitando di trasformare il ricorso in un improprio tentativo di appello.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, riproduttivi di censure già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, oppure quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Perché la destinazione a uso personale della sostanza è stata esclusa in questo caso?
È stata esclusa perché le modalità del fatto (l’imputato notato mentre si avvicinava con un complice a vasi dove era nascosta la droga, poi prelevata e trovata in suo possesso) sono state ritenute incompatibili con un semplice accordo per una cessione a proprio favore, suggerendo invece un ruolo attivo nella detenzione a fini di spaccio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39935 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME. COGNOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, per escludere la destinazione ad uso esclusivamente personale, le circostanze e modalità del fatto (il COGNOME veniva notato mentre, in compagnia del COGNOME, si avvicinava a vasi nei quali era stata occultata droga, nel frattempo prelevata dalla pg., e avendo indosso la sostanza stupefacente poi sequestrata, circostanza valorizzata per escludere che l’imputato si fosse accordato con il coimputato per una cessione a suo favore). Il motivo di ricorso, pertanto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2);
Anche sulla determinazione della pena – effettivamente determinata in misura superiore al minimo edittale ma, comunque, contenuta in valore mediano, la sentenza impugnata ha valorizzato le modalità del fatto e i precedenti, dunque circostanze di fatto, anche relative alla personalità dell’imputato, con argomentazioni che non denotano le denunciate carenze o illogicità della motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il ovet x-,
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Il Consigliere estensore
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