Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla disciplina del processo penale, in particolare sui requisiti che rendono un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione. Attraverso l’analisi di questo caso, possiamo comprendere perché non basta avere delle ragioni da esporre, ma è fondamentale presentarle nel modo e nei tempi corretti. La vicenda riguarda un imputato che, dopo la condanna in Appello, ha tentato la via del ricorso per cassazione, vedendosi però chiudere le porte del giudizio di merito per vizi procedurali e di contenuto.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandolo su tre motivi principali. In primo luogo, contestava la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza di condanna, riproponendo una tesi difensiva alternativa già rigettata nei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, si doleva del trattamento sanzionatorio, ritenendo ingiusto il diniego delle attenuanti generiche. Infine, sollevava per la prima volta in Cassazione una questione sulla legittimità della costituzione di parte civile di un’associazione antiracket.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi e li ha respinti tutti, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello della loro ammissibilità formale e sostanziale. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero una mera ripetizione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, mentre il terzo motivo era stato presentato tardivamente, violando i termini perentori stabiliti dal codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha articolato le sue motivazioni punto per punto, chiarendo le ragioni giuridiche dietro la declaratoria di inammissibilità.
1. Genericità dei primi due motivi: Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato considerato generico. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione completa e logicamente congruente, confutando punto per punto la tesi difensiva. Riproporre gli stessi argomenti senza evidenziare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata non costituisce un valido motivo di ricorso. Stesso discorso per il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto che la gravità del fatto e l’intensità del dolo giustificassero ampiamente il diniego delle attenuanti generiche.
2. Tardività dell’eccezione sulla parte civile: Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per tardività. La legge, agli articoli 79 e 80 del codice di procedura penale, stabilisce termini precisi, a pena di decadenza, per contestare la legittimazione della parte civile. Tale eccezione doveva essere sollevata nelle fasi iniziali del processo di primo grado e non per la prima volta in Cassazione. Aver superato questi termini preclude la possibilità di ridiscutere la questione.
3. Spese della parte civile: Infine, la Corte ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dall’associazione parte civile. Citando precedenti giurisprudenziali consolidati, i giudici hanno applicato il principio secondo cui, in caso di ricorso inammissibile dell’imputato, la parte civile ha diritto al rimborso delle spese solo se ha svolto un’effettiva attività difensiva (ad esempio, depositando memorie scritte) per contrastare il ricorso. In questo caso, tale attività non è stata ravvisata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali della procedura penale. In primo luogo, l’importanza del rispetto dei termini processuali: le eccezioni e le contestazioni devono essere sollevate tempestivamente, altrimenti si perde il diritto di farle valere. In secondo luogo, un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Deve, invece, individuare vizi specifici e manifesti (come l’illogicità della motivazione o la violazione di legge) nella sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo l’impugnazione viene respinta senza discussione nel merito, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano una generica riproposizione di argomenti già adeguatamente respinti dalla Corte d’Appello, mentre il terzo motivo, relativo alla legittimazione della parte civile, è stato sollevato tardivamente rispetto ai termini previsti dalla legge.
Quando deve essere sollevata un’eccezione sulla legittimazione della parte civile?
Secondo la Corte, l’eccezione sulla legittimazione della parte civile deve essere formulata, a pena di decadenza, nei termini previsti dagli articoli 79 e 80 del codice di procedura penale, ovvero nelle fasi iniziali del processo e non per la prima volta in Cassazione.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali se il ricorso dell’imputato è inammissibile?
No. Secondo la giurisprudenza citata, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese processuali solo se ha effettivamente svolto un’attività difensiva (come il deposito di memorie scritte) per contrastare il ricorso dell’imputato, fornendo un contributo utile alla decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, reitera riliev che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con argomenti che non prestano il fianco a censura per completezza e congruenza logica;
che, infatti, i giudici territoriali ( pag. 5 e segg.) hanno dato conto de incoerenza della tesi alternativa prospettata, operandone una diffusa confutazione; hanno evidenziato che le dichiarazioni della p.o., intrinsecamente attendibili, hanno trovato riscontro negli assegni portati all’incasso e negli esiti servizi di osservazione e pedinamento della P.g.;hanno argomentato (pag. 7) l’usurarietà del rapporto, profili in relazione ai quali le deduzioni difensive risul assertive e prive di pregnanza critica;
considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata confermato il diniego delle attenuanti generiche richiamando in senso ostativo la gravità del fatto, desunta dalle modalità esecutive del reato, e la significati intensità del dolo in difetto di elementi da cui trarre elementi a sostegno dell meritevolezza dell’invocata mitigazione sanzionatoria;
considerato che l’ultimo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla legittimazione quale parte civile della RAGIONE_SOCIALE è precluso per tardività, trattandosi di eccezione che doveva essere formulata a pena di decadenza nei termini previsti dagli artt. 79 e 80 cod.proc.pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, di non poter procedere a liquidazione dei compensi richiesti in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato quando il ricors dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civi risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2 , n. 24619 de 02/07/2020, Rv. 279551 – 02; n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 – 03),
condizione non ravvisabile nella specie alla luce delle conclusioni scritte rassegnate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente