Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Generica
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e fondatezza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre uno spunto cruciale su cosa accade quando un’impugnazione è vaga e non argomentata: viene dichiarata ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questo caso per capire i principi applicati e le lezioni da trarre.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, seppur in forma lieve (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 20 marzo 2023, aveva confermato la condanna.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello relativo alla determinazione della pena. In sostanza, il ricorrente si lamentava di come i giudici avessero calcolato la sanzione da infliggergli, senza però specificare in modo dettagliato le ragioni della sua doglianza.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso “generico e manifestamente infondato”. Di conseguenza, non solo ha respinto le richieste dell’imputato, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che il provvedimento della Corte d’Appello, seppur sintetico, aveva adeguatamente esaminato la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado avevano infatti effettuato un “congruo vaglio critico”, valorizzando elementi come la personalità del ricorrente e l’assenza di elementi concreti che potessero giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Di fronte a una motivazione d’appello considerata immune da censure, la genericità del ricorso è apparsa evidente. Il ricorrente non ha fornito argomentazioni specifiche capaci di mettere in discussione il ragionamento dei giudici di merito. La Cassazione ha quindi ribadito un principio fondamentale: un ricorso non può limitarsi a una lamentela generica, ma deve indicare con precisione i punti della decisione impugnata che si ritengono errati e le ragioni giuridiche a sostegno.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Generico
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi ben argomentati e specifici. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per chi lo propone. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni dilatorie o prive di reale fondamento. Per gli operatori del diritto, è un richiamo alla necessità di un’analisi rigorosa prima di adire la Suprema Corte; per i cittadini, è la conferma che la giustizia richiede argomenti solidi e non semplici lamentele.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a lamentare un vizio di motivazione sulla determinazione della pena senza fornire argomenti specifici.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha valutato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha valorizzato la personalità del ricorrente e ha rilevato l’assenza di elementi concreti a cui ancorare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, confermando la decisione del giudice di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 è inammissibile perché generico e manifestamente infondato;
Considerato, in particolare, che l’unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena;
che sul punto il provvedimento impugnato, per quanto sintetico, mostra di avere effettuato un congruo vaglio critico della sentenza di primo grado, valorizzando la personalità del ricorrente, così come l’assenza di elementi concreti cui ancorare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche; a fronte della genericità del ricorso, pertanto, il provvedimento impugnato risulta immune da censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024