Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME e NOME COGNOME ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza in data 27 aprile 2023 con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità, tende irritualmente ad ottenere un alternativo apprezzamento delle prove, senza neppure addurne il travisamento e senza confrontarsi con l’iter argomentativo della sentenza impugnata (che per vero ha affermato che il narrato degli offesi sia stato riscontrato dalla deposizione di un soggetto estraneo: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che il secondo e il terzo motivo – che denunciano, rispettivamente, il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa e alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11, cod. pen. contengono enunciati del tutto assertivi, inidonei a costituire una compiuta censura di legittimità, non occorrendo dilungarsi per osservare che, comunque, la dichiarazione dell’imputato non può costituire da sola la prova incompleta o il principio di prova di una causa di giustificazione che, ai sensi dell’art. 530, comma 3, cod. proc. pen., impone la pronuncia di una sentenza assolutoria (cfr. Sez. 5, n. 3017 del 09/10/2019, dep. 2020, Fiumidoro, Rv. 278147);
ritenuto che anche il quarto e il sesto motivo di ricorso – che assumono il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla misura della pena – sono affidati ad enunciati apodittici e sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno delle proprie statuizioni, in particolare dando conto dell’assenza di elementi meritevoli di favorevole valutazione, dei danni subiti dalle persone offese alla luce della gravità dei fatti aggressivi, così indicando gli elementi (rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen.) che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
ritenuto che il quinto motivo- che assume il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato e generico poiché la Corte territoriale ha esposto gli elementi dai quali ha tratto il difetto dei presupposti previsti dalla norma citata (richiamando anzitutto le modalità particolarmente aggressive dell’agire degli
c£
imputati) e il ricorso si è affidato a meri assedi volti pure a prospettare irritualmente alternativi elementi di fatto;
ritenuto, quanto al il settimo motivo – con cui si denuncia il vizio di motivazione relativo alla quantificazione della provvisionale riconosciuta alle parti civili – che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773 – 02; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, COGNOME, Rv. 230105 – 01);
rilevato che l’ottavo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione dell’ad. 157 cod. pen. in ragione del maturare della prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello – è manifestamente infondato in quanto non tiene conto della sospensione, determinata dall’astensione del difensore all’udienza del 21/10/2019, cui è conseguito un differimento al 25 maggio 2020 (pari a 217 giorni), in ragione della quale il termine di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi dal 9 aprile 2015) è spirato il 24 maggio 2023, ossia in un momento successivo alla pronuncia di secondo grado, ciò che non consente di rilevarla a fronte dell’inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.