Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli ostacoli più comuni nel percorso verso la Corte di Cassazione. In questa analisi, esaminiamo un’ordinanza che chiarisce i motivi per cui un ricorso può essere respinto senza nemmeno un esame nel merito, con importanti conseguenze per il ricorrente. Il caso riguarda una condanna per falsa testimonianza, confermata in appello e portata all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’articolo 372 del codice penale. La sua difesa si basava sulla presunta violazione di norme processuali e su vizi di motivazione della sentenza d’appello. In particolare, sosteneva che la condanna fosse fondata su dichiarazioni inutilizzabili e su una valutazione errata del materiale probatorio raccolto durante il processo.
Contestando la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una pronuncia di inammissibilità.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, che meritano un’attenta riflessione:
1. Aspecificità e Ripetitività: Il ricorso è stato giudicato generico e non specifico. Invece di sollevare critiche puntuali e ragionate contro le argomentazioni della sentenza d’appello, si è limitato a riproporre gli stessi motivi già presentati e respinti nel grado precedente. Questo comportamento, secondo la Corte, non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla legge per un valido ricorso in Cassazione.
2. Richiesta di un Giudizio di Fatto: Il secondo motivo di inammissibilità risiede nel tentativo del ricorrente di ottenere dalla Corte di Cassazione un nuovo giudizio sui fatti del processo. La Suprema Corte, però, è un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare le prove o stabilire come si sono svolti i fatti, ma solo verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare il materiale probatorio è un’istanza che esula dalle sue competenze.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione. La semplice riproposizione dei motivi d’appello, senza un confronto critico con la sentenza di secondo grado, rende l’atto inidoneo a innescare il giudizio di legittimità.
Di conseguenza, all’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente a due sanzioni. In primo luogo, il pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella presentazione di un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità, applicando un principio consolidato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 186/2000).
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per impugnarla con successo. È necessario articolare censure specifiche, pertinenti e fondate su questioni di diritto. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi economici per il ricorrente. La decisione ribadisce la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, un pilastro del nostro sistema processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: era aspecifico, in quanto si limitava a riproporre i motivi d’appello senza una critica ragionata della sentenza impugnata, ed era volto a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione in quanto giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”?
Significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti e le prove del processo (giudizio di merito), ma solo di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente dai giudici dei gradi di giudizio precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 372, cod. pen..
Egli deduce violazione di legge processuale e vizi cumulativi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza, poiché fondata su dichiarazioni dell’imputato inutilizzabili ex art. 350, cod. proc. pen., e su un’erronea valutazione del materiale probatorio.
Il ricorso è inammissibile: per aspecificità, poiché si risolve nella sostanziale riproposizione dei motivi d’appello, senza alcuna critica ragionata delle argomentazioni della sentenza impugnata; ed altresì perché volto ad ottenere dal giudice di legittimità un giudizio di fatto, che non gli compete.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024.