Ricorso Inammissibile: Quando e Perché la Cassazione Respinge un Appello
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione, indicando che l’impugnazione non può essere nemmeno esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio delle ragioni che conducono a tale declaratoria, sottolineando l’importanza della precisione e della fondatezza dei motivi di ricorso. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare quando si contesta una sentenza.
Il Caso in Esame: I Motivi del Ricorso
Una donna, condannata in secondo grado dalla Corte d’appello per un reato informatico previsto dall’art. 640-ter del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione basando la sua difesa su tre principali doglianze:
1. Mancanza della condizione di procedibilità: Sosteneva che mancasse agli atti una valida querela da parte della persona offesa, atto indispensabile per poter procedere penalmente.
2. Avvenuta prescrizione del reato: Affermava che il reato si fosse già estinto per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza d’appello.
3. Vizio di motivazione: Contestava genericamente l’affermazione della sua responsabilità penale, ritenendola non adeguatamente motivata dalla Corte territoriale.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, rigettandoli tutti e dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
La Questione della Querela
Il primo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, i giudici hanno verificato che nel fascicolo processuale era presente la querela sporta dalla persona offesa in data 01/08/2015. In tale atto, la vittima dichiarava espressamente di sporgere ‘formale querela’ e chiedeva la ‘punizione dei responsabili’, soddisfacendo pienamente i requisiti di legge per la procedibilità dell’azione penale.
Il Calcolo della Prescrizione
Anche la seconda doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha chiarito che, tenendo conto degli atti interruttivi del corso della prescrizione, il termine per il reato contestato era di sette anni e mezzo. Poiché il reato era stato commesso il 25/06/2016, la prescrizione si sarebbe maturata solo il 25/12/2023. La sentenza della Corte d’appello, datata 02/03/2023, era stata quindi pronunciata ben prima del decorso di tale termine.
La Mancanza di Specificità del Motivo
Il terzo motivo è stato considerato ‘aspecifico’. La ricorrente, infatti, si era limitata a contestare l’affermazione di responsabilità senza però confrontarsi in modo critico e puntuale con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che omette questo confronto diretto e si limita a una critica generica non può essere accolto.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’ quando la sua inconsistenza è palese e non richiede un’analisi approfondita, come nel caso della querela presente agli atti o di un calcolo errato della prescrizione. In secondo luogo, il principio di ‘specificità’ dei motivi di ricorso impone all’appellante di non limitarsi a dissentire dalla decisione, ma di individuare con precisione i presunti errori di diritto o i vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, dimostrando come questi abbiano inciso sulla decisione. La mancanza di tale specificità rende la doglianza inidonea a innescare il controllo di legittimità della Corte.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: i ricorsi devono essere preparati con estremo rigore. È essenziale verificare attentamente gli atti processuali, calcolare correttamente i termini procedurali come la prescrizione e, soprattutto, formulare critiche precise, pertinenti e argomentate rispetto alla sentenza che si intende impugnare. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rappresentando un ulteriore aggravio per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi presentati sono ‘manifestamente infondati’, cioè palesemente privi di fondamento, oppure ‘aspecifici’, ossia generici e non in grado di confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
Come viene calcolato il termine di prescrizione in questo caso?
La Corte ha stabilito che per il reato di cui all’art. 640-ter c.p., considerata l’esistenza di atti interruttivi, il termine di prescrizione è di sette anni e mezzo. Partendo dalla data di commissione del reato (25/06/2016), la prescrizione si sarebbe compiuta il 25/12/2023.
Cosa deve contenere una querela per essere considerata valida ai fini della procedibilità?
Dal testo si evince che una querela è valida se la persona offesa manifesta chiaramente la volontà di perseguire penalmente i responsabili. La frase «sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione» è stata considerata sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2288 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che la doglianza relativa alla mancanza della condizione di procedibilità della querela è manifestamente infondata atteso che vi è agli atti del procedimento la querela della persona offesa NOME COGNOME, sporta il 01/08/2015 («sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione»);
ritenuto che la doglianza relativa all’asserita maturazione della prescrizione del reato di cui all’art. 640-ter cod. pen. già al momento della pronuncia della sentenza della Corte d’appello di Bologna è manifestamente infondata, atteso che, considerata l’esistenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, il sudde delitto si prescrive in sette anni e mezzo, sicché, posto che il reato attribuito al ricorrente era stato commesso il 25/06/2016, esso si prescriverebbe solo il 25/12/2023;
considerato che la doglianza in punto di affermazione di responsabilità è aspecifica perché omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione della
sentenza impugnata, la quale ha argomentato, in modo del tutto esente d contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, in ordine agli element l’hanno indotta ad attribuire il reato all’imputata (si veda, in particolare, della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.