Ricorso inammissibile: le pesanti sanzioni della Cassazione
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione non è solo un atto processuale nullo, ma può comportare conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della settima sezione penale ha ribadito con fermezza i criteri di ammissibilità delle impugnazioni, sanzionando il tentativo di riproporre censure già ampiamente discusse e respinte nei gradi di merito.
Il contesto del ricorso inammissibile
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per aver opposto resistenza con violenza a un Agente della Polizia Penitenziaria durante l’espletamento delle sue funzioni. Nonostante le sentenze di primo e secondo grado avessero già chiarito la dinamica dei fatti, la difesa ha scelto di adire la Suprema Corte lamentando, tra le altre cose, un presunto difetto di correlazione tra il fatto contestato e la decisione finale.
La distinzione tra motivi infondati e generici
Nell’analizzare un ricorso inammissibile, la Cassazione opera una distinzione tecnica fondamentale. Da un lato, ha rilevato come la doglianza sulla correlazione tra fatto e sentenza fosse manifestamente infondata: la sentenza impugnata aveva infatti descritto con precisione sia l’atto di servizio che la condotta violenta dell’imputato.
Dall’altro lato, i restanti motivi riguardanti la responsabilità e le aggravanti sono stati bollati come generici. La genericità si verifica quando il ricorrente si limita a riprodurre critiche già sollevate in Appello, senza confrontarsi realmente con le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado.
Impatto della Cassa delle ammende
Uno degli aspetti più rilevanti della dichiarazione di un ricorso inammissibile è la sanzione pecuniaria. La legge prevede che, qualora l’inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente, questi debba versare una somma (in questo caso tremila euro) alla Cassa delle ammende. Tale misura, dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale, funge da deterrente contro l’abuso dello strumento giudiziario e il sovraccarico delle corti superiori.
le motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché le argomentazioni della difesa non sono riuscite a evidenziare alcuna reale criticità nel ragionamento logico-giuridico dei giudici di merito. Il primo motivo è stato rigettato in quanto la sentenza di appello risultava pienamente coerente con le prove raccolte, identificando correttamente la resistenza opposta al pubblico ufficiale. I motivi successivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità, essendo mere riproduzioni di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti corretti.
le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità dell’impugnazione ha comportato la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una redazione tecnica accurata dei ricorsi, che non possono limitarsi a una sterile ripetizione di tesi difensive già respinte, ma devono individuare vizi di legittimità specifici e concreti nella sentenza impugnata.
Cosa accade se la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Quando un motivo di ricorso è considerato generico?
Un motivo è generico quando non critica specificamente i passaggi della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere argomenti già esaminati e respinti dai giudici nei gradi precedenti.
È legittimo dover pagare una multa per aver presentato un ricorso?
Sì, la Corte Costituzionale con la sentenza 186 del 2000 ha stabilito che è legittimo imporre una sanzione se l’inammissibilità del ricorso è dovuta a colpa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9358 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9358 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
o
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo mot manifestamente infondato in quanto la stessa esposizione argomentativa posta a sostegno della doglianza non riesce ad evidenziare alcun difetto di correlazione tra il fatto contestato decisione impugnata che, coerentemente con la sentenza di primo grado, ha enucleato l’atto di servizio che stava svolgendo l’Agente della Polizia Penitenziaria e la condotta violenta con quale il ricorrente si è opposto alla sua esecuzione; il) il secondo e il terzo motivo sono gen e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità configurabilità dell’aggravante, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomen giuridici dalla Corte territoriale (si vedano i punti 2.1. e 2.2.);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2026.