Ricorso Inammissibile: Quando la Motivazione della Pena è Logica
Un ricorso inammissibile in Cassazione rappresenta uno sbarramento processuale che impedisce l’esame nel merito di una questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come i motivi di ricorso, specialmente quelli che lamentano vizi di motivazione, debbano essere solidamente fondati per superare questo vaglio. Analizziamo una decisione che chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare la determinazione della pena da parte del giudice di merito.
Il Contesto del Caso: Dal Reato Continuato all’Appello in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. La Corte di Appello di Torino, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e riconoscendo il cosiddetto ‘vincolo della continuazione’ con un precedente giudicato, aveva confermato nel resto la condanna.
Insoddisfatto della quantificazione della pena, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’illogicità della motivazione in ordine all’entità della sanzione irrogata. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe motivato in modo congruo la pena inflitta a seguito del riconoscimento del reato continuato.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile da Parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione del vizio di motivazione, così come delineato dall’articolo 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale.
Secondo gli Ermellini, il vizio censurabile in sede di legittimità è solo quello che emerge da un palese contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel medesimo provvedimento. In altre parole, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare la coerenza logica del ragionamento seguito.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto priva dei vizi lamentati. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse chiaramente valorizzato elementi specifici per giustificare la pena inflitta. In particolare, erano state considerate:
* La falsità personale continuata;
* La capacità a delinquere del soggetto;
* Le modalità di esecuzione del reato.
Queste circostanze sono state ritenute ostative a un trattamento sanzionatorio più mite e, pertanto, idonee a fondare logicamente la decisione sulla pena. Non essendoci alcuna contraddizione o manifesta illogicità, il motivo di ricorso è stato giudicato privo di pregio.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Manifestamente Infondato
La declaratoria di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Come stabilito dalla Corte, l’esito processuale comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere il merito delle decisioni, ma un rigoroso controllo di legittimità. Se la motivazione del giudice è logica, coerente e non contraddittoria, la valutazione sull’entità della pena è insindacabile.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Per quale motivo il ricorso è stato considerato manifestamente infondato?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di Cassazione ha verificato che la motivazione della Corte d’Appello sulla quantificazione della pena era logica e coerente, basandosi su elementi concreti come la capacità a delinquere e le modalità di esecuzione del reato.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa da un giudice?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di legittimità, come una motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione nel merito per ottenere semplicemente una pena più bassa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39898 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘4
Rilevato che Fall Cheikh ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. e un precedente giudicato, confermando nel resto.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta l’illogicità della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen (cfr. pag. 3 laddove si valorizza la falsità personale continuata, la capacità a delinquere e le modalità di esecuzione, circostanze ostative al riconoscimento del vincolo della continuazione).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigli GLYPH stensore