Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico che chiarisce i criteri di ammissibilità delle impugnazioni, offrendo spunti fondamentali sulla differenza tra un motivo di ricorso generico e uno infondato. L’esito del giudizio, un ricorso inammissibile, sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti contro le decisioni dei giudici di merito. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere meglio le dinamiche del processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova, che lo aveva condannato per il reato di truffa. L’appellante basava la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere inquadrato come insolvenza fraudolenta anziché come truffa. In secondo luogo, lamentava la violazione di legge e il difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni distinte ma ugualmente dirimenti. Questa decisione evidenzia il rigore con cui la Cassazione valuta i presupposti formali e sostanziali delle impugnazioni.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Il primo motivo, relativo alla qualificazione del reato, è stato giudicato “generico”. Secondo la Corte, l’imputato non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni giuridiche, corrette e prive di vizi logici, con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la propria decisione. I giudici di merito avevano infatti esplicitato le ragioni del loro convincimento, basandosi su prove concrete che dimostravano l’intenzione fraudolenta dell’imputato. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello, ma deve individuare specifici vizi nella sentenza impugnata. La mancata confutazione delle motivazioni della Corte territoriale rende il motivo di ricorso inefficace e, pertanto, inammissibile.
Il Secondo Motivo di Ricorso Inammissibile: Le Attenuanti Generiche
Il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per negare le attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi concretamente apprezzabili. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua scelta, rendendo l’impugnazione su questo punto palesemente priva di fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. La distinzione tra motivo generico e motivo manifestamente infondato è cruciale. Un motivo è generico quando non attacca specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. È manifestamente infondato, invece, quando, pur essendo specifico, si scontra con principi di diritto ormai consolidati o con una valutazione dei fatti insindacabile in sede di legittimità. In entrambi i casi, il risultato è un ricorso inammissibile, che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di redigere ricorsi per cassazione con rigore tecnico e specificità. Non basta dissentire dalla decisione di merito; è indispensabile dimostrare, con argomentazioni precise, dove e perché il giudice abbia violato la legge o sia incorso in un vizio di motivazione. Questa pronuncia riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo è stato ritenuto generico, in quanto non contestava specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché si basava su una censura priva di fondamento giuridico secondo la giurisprudenza consolidata.
Cosa deve fare un ricorrente per evitare che il suo ricorso sia considerato generico?
Per evitare la genericità, il ricorrente deve confrontarsi direttamente con le argomentazioni giuridiche della sentenza che intende impugnare, evidenziando in modo specifico i presunti errori di diritto o i vizi logici della motivazione, anziché limitarsi a riproporre le medesime tesi difensive già respinte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30886 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come truffa in luogo del reato di insolvenza fraudolenta, è generico poiché la Corte ha respinto l’assunto difensivo con argomentazioni giuridiche corrette con cui il ricorrente non si confronta;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle prove delle intenzioni fraudolente dell’imputato);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. sull’assenza di elementi concreti positivamente apprezzabili);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente