Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello alla Cassazione non Supera il Vaglio di Legittimità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione, indicando che le censure mosse alla sentenza impugnata non possono neppure essere esaminate nel merito. L’ordinanza n. 19291/2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso viene dichiarato tale, fornendo importanti lezioni sui limiti del giudizio di legittimità e sulla corretta formulazione dei motivi di appello. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per tentato furto pluriaggravato e simulazione di reato, la cui difesa ha tentato, senza successo, di ribaltare la decisione della Corte d’Appello.
Il Contesto: Tentato Furto Aggravato e Simulazione di Reato
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver commesso un tentato furto, aggravato da specifiche circostanze, e per aver simulato un reato. La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la sua responsabilità penale. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando la sua difesa su quattro distinti motivi, ciascuno mirato a scardinare un aspetto diverso della sentenza di condanna.
Analisi del ricorso inammissibile: i quattro motivi di doglianza
Il ricorso si fondava su quattro argomentazioni principali, che la Corte ha analizzato e respinto una per una, qualificandole come manifestamente infondate o indeducibili in sede di legittimità.
1. La mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale
La difesa lamentava la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva: la testimonianza di una persona. Tuttavia, la stessa difesa aveva rinunciato a sentire quel testimone nel corso del giudizio di primo grado. La Corte ha ritenuto questa richiesta manifestamente infondata, poiché non si può pretendere in un grado successivo l’assunzione di una prova a cui si è esplicitamente rinunciato in precedenza.
2. La ricostruzione dei fatti e l’elemento soggettivo
Il secondo motivo contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sia per il tentato furto che per la sussistenza dell’intenzionalità nel reato di simulazione. La Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e coerente, del giudice dei gradi precedenti. Tentare di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di prova è un’operazione non consentita in questa sede.
3. La questione della procedibilità per mancanza di querela
La difesa sosteneva che il reato di tentato furto dovesse essere dichiarato improcedibile per assenza di una querela da parte della persona offesa. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Il reato, infatti, era procedibile d’ufficio in virtù della contestazione e del riconoscimento di una specifica aggravante (art. 625, co. 7 bis c.p.), che esclude la necessità della querela.
4. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze
Infine, il ricorrente contestava il modo in cui la Corte d’Appello aveva bilanciato le circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, giudicandole equivalenti anziché prevalenti. La Cassazione ha respinto anche questa censura, ricordando che il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non in caso di palese illogicità o arbitrarietà, vizi non riscontrati nel caso di specie.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha riaffermato con fermezza i paletti del proprio sindacato. Ogni motivo di ricorso è stato smontato sulla base di principi consolidati. La rinuncia a una prova in primo grado preclude la possibilità di richiederla successivamente. La critica alla motivazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio. La procedibilità di un reato è determinata da precise norme di legge, come la presenza di specifiche aggravanti, e non può essere messa in discussione se la norma è stata applicata correttamente. Infine, il giudizio di bilanciamento delle circostanze rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché adeguatamente motivato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è emblematica perché cristallizza le ragioni che portano a un ricorso inammissibile. Dimostra che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente, ma è necessario denunciare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, senza mai invadere l’ambito della valutazione dei fatti, riservato esclusivamente ai giudici di merito. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a formulare ricorsi tecnicamente impeccabili, focalizzati sui profili di legittimità e non su un’improponibile ricostruzione della vicenda processuale.
Posso chiedere in Cassazione di riascoltare un testimone a cui ho rinunciato in primo grado?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta è manifestamente infondata se la stessa parte ha precedentemente e volontariamente rinunciato all’audizione del testimone nel giudizio di primo grado.
Quando un reato di furto è procedibile d’ufficio anche senza la querela della vittima?
Il reato di furto è procedibile d’ufficio, e quindi non necessita di querela, quando sussistono determinate circostanze aggravanti. Nel caso specifico, la procedibilità d’ufficio era garantita dalla presenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 7 bis, del codice penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti del processo e valutare le prove in modo diverso dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto che sono a fondamento della decisione. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito della ricostruzione fattuale, che è di competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per i delitti di furto tentato e pluriaggravato e di simulazione di reato.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva per non avere la Corte d’appello provveduto alla riapertura dell’istruttoria dibattimentale ai fini dell’escussione del teste NOME COGNOME – le cui dichiarazioni sarebbero state decisive per l’esito del giudizio – è manifestamente infondato in quanto, come lo stesso ricorso ammette, la stessa difesa risulta aver rinunciato nel giudizio di primo grado all’audizione del testimone.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di furto tentato nonché alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 367 c.p., è indeducibile in questa sede in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo altresì di dover disattendere la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa in quanto inverosimile e del tutto congetturale. Ed in tal senso va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex multis Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato di furto tentato per mancanza di querela, è manifestamente infondato, essendo il delitto in oggetto procedibile d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art. 624 ultimo comma c.p., in quanto è stata contestata e ritenuta l’aggravante di cui all’art. 625 co. 7 bis c.p.
Considerato che il quarto motivo di ricorso, il quale contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si
sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), circostanza certo ravvisabile nel caso in esame in cui, specie a fronte dell’irrogazione di una pena pressoché prossima al minimo edittale, la Corte territoriale ha coerentemente dato atto dell’insussistenza di elementi positivi tali da permetterle di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle riconosciute aggravanti .
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 27 arzo 2024