Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4715 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4715 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 13/04/1977
avverso la sentenza del 19/04/2024 della Corte d’appello di Bologna
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge in ordin alla dichiarazione di responsabilità – non è deducibile in quanto fondato su mere doglianze punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appel puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 de 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità – denunciando la illogicità della motivazion in ragione di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei
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o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consen dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tr l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la sussistenza dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. – oltre ad essere, al pari del primo motivo, reiterati doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito è anche manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità, in tema di furto di energia elettr ha affermato che l’aggravante della violenza sulle cose è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell’allaccio altrui (come affer ricorrente nel caso di specie), trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a c dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autor della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità de o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Sez. 4, 5973 del 5/2/2020, NOME, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745, e Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, COGNOME, Rv. 281440);
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnat dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risul consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 c pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificand ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice
Rilevato che il quarto motivo – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale che hanno imposto di n accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Tale interpretazione ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Considerato che il quinto motivo – che contesta l’eccessività della pena – non è dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli a alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prin negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argonnentativo del adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti d rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc l a . 12/iner della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consiOere estensore
Il Presidente