Ricorso Inammissibile: Quando la Difesa si Limita a Ripetere se Stessa
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente definito dalla Corte di Cassazione. Il caso verte sulla contestazione della responsabilità penale per l’acquisto di un ciclomotore di provenienza illecita. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha respinto le argomentazioni della difesa, giudicandole una mera ripetizione di quanto già discusso e rigettato nel precedente grado di giudizio, senza apportare alcuna critica costruttiva alla sentenza d’appello.
I Fatti di Causa: L’Acquisto Incauto del Ciclomotore
La vicenda processuale ha origine dall’acquisto di un ciclomotore da parte di un giovane. L’operazione di compravendita, tuttavia, presentava numerose e palesi anomalie. In particolare, il veicolo era stato ceduto in assenza dei documenti di circolazione e della targa. A questi elementi si aggiungevano l’assoluta mancanza di informazioni sul venditore e sulla provenienza del mezzo, nonché un prezzo di acquisto talmente basso da essere considerato irrisorio. Questi ‘campanelli d’allarme’ sono stati ritenuti dai giudici di merito elementi sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, desumendo la piena consapevolezza dell’acquirente circa l’origine illegale del ciclomotore.
La Decisione della Corte: La Logica dietro un Ricorso Inammissibile
L’imputato, non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione relativa all’elemento soggettivo del reato. La Suprema Corte, però, ha stroncato sul nascere le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile.
La ragione di tale decisione risiede in un principio fondamentale del processo di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve, invece, contenere una critica specifica, argomentata e puntuale contro le ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale, senza assolvere alla funzione tipica di una critica costruttiva.
Le Motivazioni: La Totale Inosservanza delle Regole
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente e logicamente motivato la sussistenza dell’elemento psicologico. La totale inosservanza delle più elementari regole di prudenza nella compravendita di un veicolo è stata considerata un fatto eloquente. L’assenza di documenti e targa, unita al prezzo irrisorio, non poteva che rendere palese all’acquirente la provenienza illecita del bene. Secondo la Corte, ignorare tali evidenti indizi equivale a una piena accettazione del rischio, configurando così l’elemento soggettivo richiesto dalla norma penale. Pertanto, i motivi del ricorso sono stati giudicati non solo non specifici, ma meramente apparenti, incapaci di scalfire la coerenza logica della sentenza impugnata.
Conclusioni: La Necessità di una Critica Argomentata
L’ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è necessario articolare un ricorso che dialoghi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandone vizi logici o giuridici specifici. Una difesa che si limita a ripetere se stessa è destinata a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La specificità e la pertinenza dei motivi sono, dunque, requisiti imprescindibili per un efficace esercizio del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e motivatamente respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali elementi hanno convinto i giudici della consapevolezza dell’acquirente circa la provenienza illecita del ciclomotore?
I giudici hanno basato la loro convinzione sull’assenza totale dei documenti e della targa, sulla mancanza di qualsiasi informazione sul venditore e sulla provenienza del veicolo, e sul prezzo di acquisto irrisorio, fattori che rendevano palese l’origine illecita del bene.
A cosa è stato condannato il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME,
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base de giudizio di responsabilità circa la sussistenza dell’elemento soggettivo, è inammissibile poic fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che, in particolare, il Giudice di appello motiva alle pp.1-2 della sentenza impugnata circa la sussistenza dell’elemento psicologico desunto dalla totale inosservanza delle regole poste per la compravendita dei ciclomotori poiché erano assenti i documenti e la targa; peraltro aggiungendo l’assenza di qualsiasi informazione sul venditore e sulla provenienza del ciclomotore, nonché l’irrisorietà del prezzo pagato, che rendono palese ia provenienza illecita de bene;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
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Il Presidente