Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8277 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8277  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
Ar (dato avviso alle partii]
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza dell’Il luglio 2023 la Corte di Appello di Napo pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale ri della sentenza del 16 dicembre 2022 del Giudice per l’Udienza Preliminare press il Tribunale di Napoli, ha ridetermiNOME in anni 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’a comma 1 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
E’ stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorren lamentato genericamente il vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all’art. 73 comm citato d.P.R.
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al motivo di censura, a norma dell’art. 599-bis, comma 1, co proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Cort appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richies dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei moti appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene c l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecunia indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Tanto COGNOME richiamato, COGNOME emerge COGNOME dunque COGNOME evidente COGNOME l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal ricorrente, il quale – in sede di appello rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi concordare il trattamento sanzioNOMErio proprio ai sensi dell’art. 599-bis cit rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede. Né è vaida la te riconduzione del motivo sulla riqualificazione nell’ambito della rideterminazio della pena quale oggetto rimasto al di fuori di rinunzia, posto che il profil ridefinizione della pena è solo un mero possibile effetto del tema essenzia rinunziato) della qualificazione diversa del fatto.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della ca di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento non quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente