Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo sulla Pena in Appello Diventa Intoccabile
L’istituto del concordato sulla pena in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, cosa accade se l’imputato, dopo aver raggiunto un accordo, decide di impugnarlo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che tale scelta porta a un ricorso inammissibile, blindando di fatto la validità dell’accordo raggiunto. Approfondiamo i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna in primo grado per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). In sede di appello, la difesa dell’imputato e la pubblica accusa raggiungevano un accordo per la rideterminazione della pena, che veniva così ridotta a un anno e otto mesi di reclusione. La Corte d’Appello, valutata la congruità della pena concordata, recepiva l’accordo nella sua sentenza. Ciononostante, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento prima di ratificare l’accordo.
La Questione del Ricorso Inammissibile dopo un Accordo
Il punto centrale sottoposto alla Suprema Corte era se fosse possibile contestare la misura di una pena liberamente concordata tra le parti e ritenuta congrua dal giudice d’appello. Il ricorrente, pur avendo acconsentito alla pena, tentava di rimettere in discussione la decisione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto prioritariamente verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui l’imputato non può impugnare una pena che egli stesso ha contribuito a determinare tramite un accordo. Il ragionamento della Corte si fonda su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, l’accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. avviene dopo che la responsabilità penale dell’imputato è già stata pienamente accertata nel giudizio di primo grado. L’appellante, proponendo l’accordo, di fatto non contesta più la propria colpevolezza, ma concentra la discussione esclusivamente sulla quantificazione della sanzione. Pertanto, non ha senso invocare una nuova valutazione delle cause di proscioglimento in una fase in cui la responsabilità è un dato processuale acquisito e non più contestato.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che la declaratoria di inammissibilità per un ricorso di questo tipo viene pronunciata de plano, ovvero senza le formalità di una procedura partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Questa procedura accelerata è prevista proprio per i casi in cui l’impugnazione è manifestamente infondata, come nel caso di un tentativo di ritrattare un accordo processuale.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rafforza la natura definitiva e vincolante dell’accordo sulla pena in appello. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, le implicazioni sono chiare: la scelta di concordare la pena è una decisione strategica che preclude future contestazioni sulla congruità della sanzione pattuita. Tentare di impugnare tale accordo davanti alla Cassazione si traduce non solo in un esito prevedibilmente negativo, ma anche in conseguenze economiche. Come stabilito dalla Corte, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione infondata.
È possibile impugnare la misura di una pena che è stata concordata tra imputato e pubblica accusa in appello?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa, ritenuta congrua dal giudice d’appello e comunque inferiore a quella inflitta in primo grado.
Cosa succede se si presenta un ricorso contro una pena concordata in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione deve tenere un’udienza per dichiarare inammissibile questo tipo di ricorso?
No, la declaratoria di inammissibilità avviene «senza formalità di procedura», cioè de plano, sulla base degli atti scritti e senza una trattazione camerale con la partecipazione delle parti, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34760 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34760 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 17388/25 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a anni uno e mesi otto di reclusione;
che il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d’appello nel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l’accordo delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell’appellante;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025