Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Preclude l’Impugnazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione di una sentenza d’appello quando la pena è stata concordata tra le parti. La pronuncia chiarisce perché un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi inevitabile di un ripensamento dopo aver accettato un ‘patteggiamento in appello’, consolidando un orientamento giurisprudenziale ben preciso. Analizziamo la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo: dall’Accordo in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna in primo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990). In sede di appello, la difesa dell’imputato e la pubblica accusa hanno raggiunto un accordo, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Sulla base di tale accordo, che prevedeva la rinuncia ai motivi di appello, la Corte territoriale ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sollevando diverse censure: violazione di legge per la mancata verifica delle cause di proscioglimento, eccessività della pena e un’errata qualificazione giuridica del reato. La mossa, tuttavia, si è scontrata con i rigidi paletti posti dalla legge e dall’interpretazione giurisprudenziale.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile con una motivazione netta, basata su principi consolidati. L’analisi dei giudici si è concentrata su due aspetti fondamentali: la natura vincolante dell’accordo sulla pena e i limiti del sindacato di legittimità in questi casi.
Il Principio del “Patto” sulla Pena
Il fulcro della decisione risiede nella natura dell’accordo raggiunto in appello. La Corte ricorda che, secondo un orientamento consolidato, l’imputato non può rimettere in discussione la misura della pena che ha liberamente concordato con l’accusa. Questo patto processuale avviene dopo che la responsabilità penale è già stata accertata in primo grado e non è più oggetto di contestazione da parte dell’appellante, che rinuncia ai propri motivi di impugnazione proprio per ottenere una pena più mite.
I Limiti al Controllo di Legittimità
La possibilità di ricorrere per cassazione dopo un accordo ex art. 599-bis c.p.p. è estremamente circoscritta. La Cassazione ha specificato che un controllo è ammissibile solo in casi marginali e palesi. In particolare, il ricorso è possibile solo se la qualificazione giuridica del fatto è ‘palesemente eccentrica’ rispetto a quanto descritto nel capo d’imputazione. La verifica che la Corte può compiere è superficiale e si basa esclusivamente su tre elementi: il capo di imputazione, la motivazione della sentenza e i motivi del ricorso stesso. Nel caso di specie, non è emersa alcuna anomalia così evidente da giustificare un intervento.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
La decisione si fonda sull’applicazione dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, consente alla Corte di dichiarare un ricorso inammissibile ‘senza formalità di procedura’, ovvero con una trattazione rapida e non partecipata (de plano). Questa procedura accelerata è prevista proprio per i casi in cui l’inammissibilità appare manifesta, come in questa situazione.
La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente (eccessività della pena, mancata valutazione di cause di proscioglimento) fossero preclusi dall’accordo raggiunto in appello. L’accettazione della pena ridotta implica una rinuncia a contestare quegli stessi punti che si vorrebbero poi riproporre in Cassazione. È una logica di coerenza processuale che mira a garantire la stabilità delle decisioni e a prevenire un uso strumentale delle impugnazioni.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
L’ordinanza conferma che la scelta di un accordo sulla pena in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Una volta siglato il ‘patto’ con la Procura e ottenuto il beneficio di una pena ridotta, le vie per un’ulteriore impugnazione si restringono drasticamente. Per il ricorrente, la dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze: oltre a rendere definitiva la condanna, comporta l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente le scelte difensive, poiché un accordo processuale chiude quasi sempre la porta a futuri ripensamenti.
 
È possibile contestare in Cassazione una pena che è stata concordata tra le parti in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imputato non può rimettere in discussione la misura della pena liberamente concordata con l’accusa in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Tale accordo presuppone un accertamento di responsabilità già consolidato e non più contestato.
In quali casi si può impugnare per cassazione una sentenza d’appello basata su un accordo sulla pena?
La possibilità è molto limitata. Il ricorso è ammesso solo quando la qualificazione giuridica del fatto risulti, con palese evidenza e indiscussa immediatezza, ‘eccentrica’ rispetto al capo di imputazione. La verifica della Corte è limitata a questo specifico aspetto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza i presupposti di legge.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35329  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 73 co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riducendo la pen su concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai motivi di appello, ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa;
che il ricorrente denuncia plurimi motivi relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alla eccessività del trattamento sanzionatorio e alla erronea qualificazione giuridica del fatto;
che è orientamento consolidato dì questa Corte quello per cui l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d’appello nel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l’accordo delle parti sulla pena avviene all’esito di un pien accertamento della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell’appellante;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025