Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Dopo l’Accordo
Quando si parla di giustizia penale, le scelte processuali hanno un peso determinante. Un ricorso inammissibile in Cassazione non è solo una sconfitta legale, ma può comportare anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti dell’impugnazione a seguito di un ‘concordato in appello’, un istituto che offre benefici in cambio di rinunce. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché non si può ‘fare un passo indietro’ dopo aver raggiunto un accordo con la giustizia.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un imprenditore condannato in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. In sede di appello, l’imputato ha scelto la via del ‘concordato’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Grazie a questo accordo con la Procura Generale, ha ottenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una conseguente riduzione della pena. La Corte di Appello di Venezia ha quindi confermato la sua responsabilità penale, ma con una condanna più mite.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imprenditore ha deciso di tentare un’ultima carta, presentando ricorso in Cassazione. L’obiettivo era ambizioso: ottenere una completa assoluzione, sostenendo una violazione della legge penale e vizi di motivazione nella sentenza d’appello.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. Con una sintetica ma inappellabile ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza nemmeno la necessità di fissare un’udienza, a testimonianza della palese infondatezza dell’impugnazione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice:
1.  La condanna pronunciata dalla Corte d’Appello è diventata definitiva.
2.  Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver intrapreso un’azione legale temeraria.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione degli effetti del concordato in appello. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. comporta una rinuncia implicita a contestare i punti della sentenza che non sono stati oggetto di negoziazione. In altre parole, l’imputato, accettando una pena ridotta, accetta anche la propria colpevolezza e rinuncia a sollevare doglianze sul merito della condanna.
I giudici hanno spiegato che le censure mosse nel ricorso, relative alla mancata assoluzione, riguardavano proprio quei motivi a cui l’imputato aveva implicitamente rinunciato con l’accordo. Tentare di rimetterli in discussione in Cassazione costituisce un abuso dello strumento processuale. La Corte ha qualificato l’appello come palesemente infondato, ravvisando profili di ‘colpa’ nel ricorrente, giustificando così l’irrogazione della sanzione pecuniaria. La pronuncia si allinea a precedenti orientamenti giurisprudenziali che considerano inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: il concordato in appello è uno strumento vantaggioso che permette di definire la propria posizione processuale con una pena certa e ridotta, ma è una scelta che preclude ripensamenti. Chi sceglie questa via deve essere consapevole che sta chiudendo la porta a ulteriori contestazioni sulla propria responsabilità. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porterà a un risultato favorevole, ma comporterà quasi certamente un ulteriore esborso economico. La decisione della Cassazione rafforza l’idea che gli strumenti processuali devono essere utilizzati con coerenza e responsabilità, evitando iniziative dilatorie o palesemente infondate che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
 
È possibile presentare ricorso in Cassazione per ottenere un’assoluzione dopo aver raggiunto un accordo in appello per la riduzione della pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’accordo sui motivi di appello (concordato) implica una rinuncia a contestare la responsabilità penale, rendendo inammissibile un successivo ricorso che miri all’assoluzione.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione lo rigetta senza necessità di una formale udienza, sulla base dei soli atti scritti, poiché la sua inammissibilità è evidente e non richiede alcuna discussione tra le parti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo nel caso di specie è stato fissato in quattromila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34433 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34433  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, per quel che qui rileva, a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pe ha concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenza patrimoniale (capi a. e b. della rubrica);
considerato che il ricorso ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazio in ragione della mancata assoluzione del NOME dalle imputazioni elevate nei suoi confronti e, segnatamente – anche alla luce del disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. e di quanto dedotto con i motivi di gravame, segnatamente i motivi nuovi – e che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, per l’appunto, alla mancata valutazione d condizioni di cui all’art. 129 cit. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 – bis cod. proc. pen.» l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidenza dell’inammissibilità (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; 
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025.