Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze dell’Accordo in Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione a seguito di un accordo in appello. La vicenda dimostra come l’adesione a un concordato sulla pena, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., precluda la possibilità di contestare successivamente i punti oggetto dell’accordo stesso, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio rafforza la natura dispositiva e definitiva di tali accordi procedurali.
I Fatti del Caso: Dalla Ricettazione all’Appello Concordato
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Foggia che condannava un imputato per il reato di ricettazione. Successivamente, la Corte di Appello di Bari, accogliendo un accordo intervenuto tra la difesa e l’accusa, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Pur confermando la responsabilità penale dell’imputato per il reato contestato, la Corte ha rideterminato la pena secondo i termini concordati dalle parti.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità e una violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha risolto la questione in modo netto e conforme alla normativa vigente. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, decidendo de plano, ovvero senza la celebrazione di un’udienza pubblica, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale per i ricorsi destinati a tale esito.
Il Ruolo dell’Art. 599-bis c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’art. 599-bis c.p.p. Questa norma consente alle parti di raggiungere un accordo in appello che può riguardare l’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di impugnazione, con una conseguente rideterminazione della pena. Una volta che la Corte d’Appello recepisce tale accordo nella sua sentenza, i punti concordati non possono più essere messi in discussione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione sottolineando che l’impugnazione era stata proposta proprio in relazione a un aspetto — il trattamento sanzionatorio — che era stato oggetto dello specifico accordo tra le parti. L’imputato, aderendo al concordato sulla pena, ha implicitamente rinunciato a contestare tale punto in un’ulteriore sede di giudizio. Presentare un ricorso che mette in discussione i termini di un patto processuale liberamente sottoscritto costituisce una contraddizione che il sistema giuridico non ammette. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: gli accordi processuali, come quello previsto dall’art. 599-bis c.p.p., hanno un effetto preclusivo. Le parti che scelgono la via del concordato in appello devono essere consapevoli che stanno definendo in modo vincolante alcuni aspetti del giudizio, rinunciando al diritto di impugnarli ulteriormente. La decisione della Cassazione serve come monito sull’importanza di valutare attentamente le conseguenze di tali accordi, che rappresentano uno strumento di economia processuale ma che cristallizzano la decisione sui punti concordati, rendendo ogni successivo tentativo di rimetterli in discussione un ricorso inammissibile.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello basata su un accordo tra le parti (ex art. 599-bis c.p.p.)?
No, l’ordinanza chiarisce che non è possibile impugnare la sentenza per motivi relativi ai punti che sono stati oggetto dell’accordo. Un ricorso di questo tipo è destinato ad essere dichiarato inammissibile.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, aspetti che rientrano nel trattamento sanzionatorio che era stato definito proprio tramite lo specifico accordo raggiunto in appello tra le parti.
Cosa significa che un ricorso viene trattato ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione decide sul ricorso senza la necessità di un’udienza pubblica, basandosi esclusivamente sugli atti scritti. Questa procedura semplificata è prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per i casi in cui il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14529 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14529 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a San Giovanni Rotondo il 6/5/1991 avverso la sentenza resa il 19/3/2024 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. pr pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 19/9/2018, confermando la responsabilità di NOME COGNOME COGNOME in ordine al reato di ricettazione, rideterminando la pena come concordata dalle parti.
Ricorre l’imputato deducendo vizio di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche .
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. per un motivo relativo al trattamento sanzionatorio oggetto di specific accordo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determina
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), a versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 7 marzo 2025