Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19239 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19239 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 17/06/1975
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al
reato ex artt. 99 e 61 quater cod. pen. e 73, co. 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
2. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge.
n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche
quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Considerato che il ricorrente censura che la pena base era stata determinata tenendo conto della circostanza aggravante comune previsto dall’art. 61 n. 11 quater cod. pen e nella sentenza impugnata la Corte ha ritenuto di operare l’aumento sulla pena base aumentata per la contestata recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen. si chiede l’annullamento della sentenza.
Ritenuto il motivo inammissibile atteso che il patto prevedeva espressamente (come risulta dal verbale di udienza del 5.12.2024) l’aumento per la recidiva che la Corte ha recepito.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile “senza formalità” ai sensi del disposto dell’art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025