Ricorso Inammissibile: la Cassazione sui Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui confini del giudizio di legittimità, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di merito. Il caso riguarda una condanna per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico, previsto dall’art. 615 ter del codice penale.
I Fatti del Processo: Dall’Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riformando parzialmente una precedente decisione del Tribunale di Benevento, aveva riconosciuto la responsabilità penale di un’imputata per il reato di accesso abusivo a sistema informatico. L’imputata, non accettando la condanna, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo: la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte: Rigetto Totale delle Doglianze
La Suprema Corte, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri argomentativi: la manifesta infondatezza del motivo presentato e la carenza di interesse della ricorrente.
La Corte ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: un Ricorso Inammissibile per Valutazioni di Merito
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è la sede adatta per contestare la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità della motivazione del giudice di merito. Non è possibile, in questa sede, sollecitare una diversa comparazione delle prove o proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita nei gradi precedenti.
I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi evidenti, applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità dell’imputata. Le critiche mosse dalla ricorrente si traducevano, in sostanza, in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Inoltre, il motivo è stato ritenuto inammissibile anche per “carenza di interesse”. La tesi difensiva, secondo cui le presunte vittime avrebbero concorso nel reato, è stata giudicata irrilevante ai fini della posizione dell’imputata. Anche se tale circostanza fosse stata vera, non avrebbe comunque escluso la sua responsabilità penale, rendendo il motivo privo di qualsiasi utilità pratica per la ricorrente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito sulla corretta redazione dei ricorsi per cassazione. Evidenzia l’importanza di concentrarsi esclusivamente sui vizi di legittimità, come la violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione, evitando argomentazioni che invadono l’ambito della valutazione dei fatti, riservato ai giudici di primo e secondo grado. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone in modo infondato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era manifestamente infondato, in quanto le critiche sollevate non riguardavano vizi di legittimità ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti; inoltre, è stata riscontrata una carenza di interesse, poiché l’argomento difensivo non avrebbe comunque modificato la posizione giuridica della ricorrente.
Quali tipi di critiche non sono ammesse in un ricorso per cassazione secondo questa ordinanza?
Non sono ammesse le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore della motivazione, l’illogicità non manifesta, o quelle che propongono una diversa interpretazione delle prove e dei fatti rispetto a quella stabilita dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base a quanto deciso nell’ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale Benevento, ha riconosciuto la responsabilità dell’imputata unicamente per il rea di cui all’art. 615 ter cod. pen. (capo E), rideterminando conseguente la pena.
Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta l violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione riferimento alla penale responsabilità è manifestamente infondato atteso che:
-con il ricorso per cassazione non sono consentite tutte le doglianze c censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano un differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prov evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui pu dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probator singolo elemento;
-con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 22) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazi della responsabilità.
Il GLYPH motivo è altresì inammissibile per carenza di interesse: secondo la prospettazione della ricorrente non vi sarebbe stata induzione in errore , qua piuttosto concorso degli “ingannati” nel reato, circostanza questa, che n rileverebbe in alcun modo rispetto alla sua posizione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in data 9 ottobre 2024 Il con • Tière esdlore GLYPH
Il Presidente