Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8537 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione ex art. 606 lett. B) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 191 c.p.p., 348 c.p.p., 354 c.p.p., 357 c.p.p.: rileverebb la natura “irripetibile” degli accertamenti posti in essere dagli agenti di p intervenuti per il tramite del personale RAGIONE_SOCIALE, da intendersi ausiliari di polizi giudiziaria. Nessun verbale veniva redatto dalla pg a norma degli artt. 55, 348, 354, 357 c.p.p., bensì solo una annotazione incapace di suggellare la natura dei rilievi tecnici effettuati, la decisività degli stessi e le garanzie difensive che sarebbero dovute scaturire con carattere di irrimediabile inutilizzabilità processuale degli atti. Stante la natura irripetibile degli accertamenti effettuati della successiva messa in sicurezza tecnica delle apparecchiature, che mutavano irrimediabilmente lo stato dei luoghi, gli accertamenti di pg esigevano l’adempimento delle attività ex art. 354 c.p.p. in armonia con gli adempimenti documentali ex art. 357, comma 2, c.p.p. di redazione dei verbali degli accertamenti, ispezioni e dei rilievi eseguiti. Per di più, anche al fine di verifica se l’eventuale allaccio diretto alla rete elettrica effettivamente portasse luce elettrica all’abitazione del ricorrente, si procedette ad un accesso nella dimora privata di quest’ultimo senza alcuna autorizzazione o convalida ex post da parte del PM; 2. Violazione ex art. 606 let. E) c.p.p., mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ad altri atti de procedimento specificamente indicati ed allegati all’impugnazione: le censure sopra indicate e le attività di pg che andavano eseguite e formalizzate sono state erroneamente rilette in sede motivazionale dalla Corte di appello che ha omesso di considerare le circostanze in cui i fatti si verificarono e le norme a corredo violate. Dagli atti allegati al ricorso è possibile constatare come anche i riferimenti giurisprudenziali riportati dalla Corte nella parte motiva si riferisco ad ipotesi diverse da quelle in esame. Nel caso di specie, gli agenti di pg intervenivano accompagnati da tecnici dell’RAGIONE_SOCIALE, dovendo compiere operazioni che richiedevano specifiche competenze tecniche (348, comma 4, c.p.p.). Delle superiori emergenze la Corte territoriale, sebbene compulsata dalla difesa anche attraverso specifiche allegazioni, ometteva ogni riferimento e confronto, producendo una motivazione palesemente contraddittoria. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che i rilievi difensivi proposti nei motivi di ricorso sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito: la Corte di appello, richiamando consolidato orientamento di legittimità, ha rammentato come l’attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata in occasione accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell’ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all’art. 360 cod. proc. pen.(così ex multis Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Rv. 282286).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerato che la declaratoria d’inammissibilità preclude ogni questione riguardante l’applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall’art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall’art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. COGNOME nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:”In tema di condizioni d procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela”).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il PesicIerte