Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25058 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che
ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 44, 64, 71, 65, 72, 95 del d. P.R. 3
2001, art. 2 L. REG. 9 del 1983, art. 181 comma 1 del d.lgs. 42 del 2004, alla pena di quat mesi di arresto ed euro 32.000,00 di ammenda, articolando un unico motivo di ricorso; deduce
vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità
all’art. 131 bis cod.pen. in ragione della condotta post factum,
della particolare tenuità del danno e della non abitualità.
Ritenuto il motivo manifestamente infondato posto che la sentenza chiarisce, in modo non manifestamente illogico o contraddittorio, che la pluralità RAGIONE_SOCIALE violazioni realizzate, l’ent
opere e la mancata eliminazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze dannose non sono idonei a fondare la causa di proscioglimento e si pone in linea con l’insegnamento di Questa Corte di legittimità secon
cui ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urb paesaggistiche, nel caso in cui siano state vio tg più disposizioni di legge (urbanist
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antisismiche e in materia di conglomerato c.a.),(5 n possa ritenersi di particolare tenuità, riguardo all’offensività complessiva della condotta derivante dalla violazione di più disposi
della legge penale, pur a fronte dell’unicità naturalistica del fatto, (Sez. 3, n. 19
10/03/2016, COGNOME, Rv. 266586), non risultando, peraltro, la demolizione totale RAGIONE_SOCIALE oper abusive (risulta solo avanzata una richiesta di regolarizzazione del titolo edilizio).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.