Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25058 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/03/1968
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che
ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 44, 64, 71, 65, 72, 95 del d. P.R. 3
2001, art. 2 L. REG. 9 del 1983, art. 181 comma 1 del d.lgs. 42 del 2004, alla pena di quat mesi di arresto ed euro 32.000,00 di ammenda, articolando un unico motivo di ricorso; deduce
vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità
all’art. 131 bis cod.pen. in ragione della condotta post factum,
della particolare tenuità del danno e della non abitualità.
Ritenuto il motivo manifestamente infondato posto che la sentenza chiarisce, in modo non manifestamente illogico o contraddittorio, che la pluralità delle violazioni realizzate, l’ent
opere e la mancata eliminazione delle conseguenze dannose non sono idonei a fondare la causa di proscioglimento e si pone in linea con l’insegnamento di Questa Corte di legittimità secon
cui ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urb paesaggistiche, nel caso in cui siano state vio tg più disposizioni di legge (urbanist
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antisismiche e in materia di conglomerato c.a.),(5 n possa ritenersi di particolare tenuità, riguardo all’offensività complessiva della condotta derivante dalla violazione di più disposi
della legge penale, pur a fronte dell’unicità naturalistica del fatto, (Sez. 3, n. 19
10/03/2016, COGNOME, Rv. 266586), non risultando, peraltro, la demolizione totale delle oper abusive (risulta solo avanzata una richiesta di regolarizzazione del titolo edilizio).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.