Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per abusi edilizi e violazione di sigilli
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26732/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per plurime violazioni in materia urbanistica e ambientale, oltre che per la violazione dei sigilli apposti a un cantiere. Questa pronuncia ribadisce principi fondamentali del processo penale, in particolare sui limiti del giudizio di legittimità e sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
I fatti del caso
L’imputato era stato condannato in primo grado per aver commesso una serie di abusi edilizi e ambientali. A seguito del sequestro del manufatto abusivo, aveva inoltre violato i sigilli per proseguire e completare la costruzione. La Corte d’Appello di Salerno aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione su diversi fronti: la sua responsabilità penale, la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e l’entità della sanzione.
I motivi del ricorso e la valutazione della Corte
Il ricorso si basava su tre principali doglianze, tutte respinte dalla Suprema Corte perché ritenute infondate o non ammissibili in quella sede.
La genericità delle censure e il divieto di nuove questioni
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione della responsabilità penale, sostenendo la modesta entità dell’opera. La Cassazione ha bollato queste argomentazioni come ‘reiterative’ e volte a ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre sottolineato che le obiezioni relative all’ordine di demolizione erano inammissibili perché non erano state sollevate nei motivi di appello, rappresentando quindi una questione nuova proposta per la prima volta in Cassazione.
Il bilanciamento delle circostanze e il ricorso inammissibile
Per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è tenuto a motivare in modo specifico la scelta di un giudizio di equivalenza anziché di prevalenza, a meno che la difesa non avanzi una richiesta supportata da elementi di fatto concreti e specifici. Nel caso di specie, l’invocata ‘resipiscenza’ dell’imputato era rimasta una mera affermazione, priva di qualsiasi elemento di supporto, rendendo la doglianza del tutto generica e, di conseguenza, il ricorso inammissibile su questo punto.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara nel tracciare i confini del proprio giudizio. Il rigetto del ricorso si fonda sull’impossibilità di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito. Le censure del ricorrente, infatti, non denunciavano reali vizi di legge o di motivazione, ma miravano a una riconsiderazione delle prove già vagliate dai giudici dei precedenti gradi.
Sulla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata del tutto adeguata. I giudici di merito non solo avevano fatto riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale (sufficiente quando la pena è ben al di sotto della media edittale), ma avevano anche valorizzato il comportamento gravemente illecito del ricorrente. Egli, infatti, dopo essere stato denunciato e aver subito il sequestro, aveva scientemente violato i sigilli per portare a termine la costruzione abusiva, dimostrando una particolare noncuranza per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla corretta formulazione dei ricorsi per cassazione. La Suprema Corte non è una sede per ridiscutere i fatti, ma per controllare la corretta applicazione del diritto. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi generici, ripetitivi o che introducono tardivamente nuove questioni. La decisione sottolinea inoltre che la condotta processuale e post-delictum dell’imputato ha un peso significativo, non solo nella valutazione della sua personalità ai fini delle attenuanti, ma anche nella commisurazione della sanzione finale.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, la sentenza chiarisce che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce una violazione di legge se non si procede a una specifica contestazione nel giudizio di appello. In caso contrario, il motivo si considera proposto per la prima volta in Cassazione e quindi tardivo.
Perché la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché la difesa ha addotto elementi del tutto generici, come una non meglio specificata ‘resipiscenza’, senza corredarli da alcun elemento di supporto fattuale. La Corte ribadisce che il giudice non è tenuto a motivare specificamente sulla mancata prevalenza delle attenuanti se non vi è una richiesta precisa e circostanziata.
Come è stata giustificata la misura della sanzione penale?
La sanzione è stata giustificata non solo con il riferimento ai criteri generali dell’art. 133 del codice penale, ma soprattutto con la valorizzazione del comportamento del ricorrente. Quest’ultimo, dopo la denuncia e il sequestro, ha violato i sigilli per completare la costruzione abusiva, dimostrando un’intensità del dolo e una condotta particolarmente grave.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26732 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato di plurime violazioni contravvenzionali della normativa urbanistica ed ambientale, nonché del delitto di violazione di sigilli – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/12/2023, con cui la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, deducendo vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla misura del trattamento sanzionatorio;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che la decisione della Corte territoriale sia in linea con l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali d legittimare la richiesta stessa» (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 – 01). Nella specie, infatti, la difesa ha dedotto elementi del tutt generici (la riferita resipiscenza dello COGNOME, in particolare, non è stata corredata da alcun elemento di supporto);
ritenuto che il primo ordine di doglianze presenti connotazioni reiterative e comunque volte a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede (v. in particolare le questioni sollevate con riferimento alla modestia dell’opera e della conseguente esenzione dalla necessità di rispettare gli obblighi di legge, motivatamente disattese dalla Corte territoriale con riferimento all’aderenza dell’opera su precedente manufatto e alla comune base in calcestruzzo: cfr. pag. 12). Dovendo solo aggiungersi che i rilievi svolti in tema di ordine di demolizione appaiono preclusi dalla mancata proposizione di motivi di appello sul punto, non essendo stato contestato il loro riepilogo (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
ritenuto infine, quanto alla residua censura, che la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto immune da rilievi deducibili in questa sede, dal momento che il trattamento sanzionatorio è stato motivato non solo con il riferimento all’art. 133 cod. pen. (da ritenersi sufficiente qualora, come nella specie, la pena venga irrogata in misura ben inferiore al medio edittale: cfr. sul punto Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288 – 01), ma anche con la valorizzazione del comportamento del ricorrente che, dopo essere stato denunciato per le violazioni contravvenzionali ed aver subito il sequestro della costruzione abusiva, aveva violato i sigilli per completare la costruzione medesima (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Il Presidente
Così deciso in R GLYPH a, il 19 aprile 2024 Il Consigli GLYPH stensore