Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma condanna per abitualità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario di un imputato, dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea principi fondamentali del processo penale, in particolare riguardo alla specificità dei motivi di ricorso e ai limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, seppur nella sua forma attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della decisione di secondo grado: la valutazione della sua responsabilità, la misura della pena inflitta, il mancato riconoscimento di attenuanti e, soprattutto, la mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti manifestamente infondati e generici, arrivando a una pronuncia di ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica dell’inammissibilità del ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Le ragioni che hanno spinto i giudici di legittimità a questa drastica conclusione sono principalmente due. In primo luogo, la Corte ha rilevato come i motivi del ricorso fossero meramente riproduttivi di censure già ampiamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette e logiche dal giudice d’appello. In ambito processuale, il ricorso in Cassazione deve presentare critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, non può limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già vagliati.
L’Abitualità della Condotta come Ostacolo all’Art. 131-bis c.p.
Il punto cruciale della decisione riguarda il rigetto della richiesta di applicare l’art. 131-bis del codice penale. Questa norma prevede la non punibilità per reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, era emersa l'”abitualità della condotta” dell’imputato. Tale elemento costituisce una causa ostativa all’applicazione del beneficio, a prescindere dalla tenuità del singolo fatto contestato. L’abitualità dimostra una tendenza a delinquere che il legislatore ha ritenuto incompatibile con il giudizio di non punibilità.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un’impugnazione non adeguatamente motivata. È necessario che i motivi di ricorso in Cassazione siano specifici, critici e non una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito. In secondo luogo, la pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sottolineando come l’abitualità del comportamento criminale sia un fattore determinante che preclude l’accesso a questa causa di non punibilità, anche in presenza di reati di modesta entità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, oltre che manifestamente infondati per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Cosa significa “abitualità della condotta” e perché è stata rilevante in questo caso?
Per “abitualità della condotta” si intende la ripetizione di comportamenti illeciti nel tempo. Nel caso specifico, è stata un elemento decisivo perché la legge (art. 131-bis c.p.) esclude esplicitamente che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere applicata a chi ha tenuto un comportamento abituale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40825 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOME)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, perché riproduttivi di ce già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità per il reato contesta 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), con esclusione dell’uso personale del sostanza drogante, alla misura della pena e al denegato riconoscimento del attenuanti facoltative nonché manifestamente infondati quanto alla mancat applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., attesa l’abitual condotta (v. pag. 9 sent.)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.