Ricorso Inammissibile 599-bis: Quando l’Accordo in Appello Preclude l’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per il ricorso, dichiarando un ricorso inammissibile 599-bis e chiarendo che non si può contestare la determinazione della pena, frutto dell’accordo stesso.
Il Caso: Un Ricorso Contro il “Patteggiamento in Appello”
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale in sede di appello per la rideterminazione della pena relativa a reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio, decideva di ricorrere in Cassazione. La Corte d’Appello, recependo la richiesta concorde delle parti, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado.
Tuttavia, l’imputato lamentava davanti alla Suprema Corte un vizio di motivazione: a suo dire, i giudici d’appello non avevano spiegato perché le attenuanti generiche fossero state considerate solo equivalenti alle aggravanti e non prevalenti. Un cavillo tecnico, ma che avrebbe potuto incidere sull’entità finale della sanzione.
Limiti al Ricorso in Cassazione e il ricorso inammissibile 599-bis
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. La sentenza emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. gode di una stabilità particolare. L’accesso al giudizio di legittimità è consentito solo per motivi molto specifici e circoscritti.
Il ricorso è ammissibile unicamente se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se attinente a questioni di merito o alla determinazione della pena che sono state oggetto dell’accordo, è precluso. Accettando il concordato, l’imputato implicitamente rinuncia a sollevare tali questioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha qualificato il motivo di ricorso non solo come generico, ma soprattutto come “non consentito”. Le doglianze relative alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o a presunti vizi nella determinazione della pena sono inammissibili. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi di una pena illegale, ovvero una sanzione che esce dai limiti previsti dalla legge per quel reato o che è di tipo diverso da quello previsto.
Nel caso di specie, la questione sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti rientra pienamente nell’ambito della determinazione della pena. Essendo questo un punto centrale dell’accordo raggiunto in appello, non può essere rimesso in discussione in Cassazione. Con l’accordo, il ricorrente ha accettato quella specifica quantificazione della pena, rinunciando a contestarne i criteri di calcolo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: il concordato in appello è un patto processuale che, una volta siglato, preclude la possibilità di ripensamenti su aspetti che ne costituiscono il cuore. La scelta di accedere a tale rito comporta un’assunzione di responsabilità e una rinuncia implicita a contestare il merito della decisione concordata. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a riprova che i ricorsi temerari o non consentiti hanno un costo tangibile.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa dopo un accordo in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No. Il ricorso è consentito solo per motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà delle parti di aderire all’accordo, nel consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è difforme da quanto concordato. Non è possibile contestare aspetti di merito della pena.
Lamentarsi della valutazione delle attenuanti generiche è un motivo valido per impugnare una sentenza basata su un “concordato in appello”?
No. Secondo la Corte, le questioni relative alla determinazione della pena, come il bilanciamento delle circostanze attenuanti, sono considerate rinunciate con l’accettazione dell’accordo e non possono costituire un motivo valido di ricorso in Cassazione, a meno che la pena applicata non sia illegale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29851 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
/dato avviso alle parti; 7 ,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per i delitti di cui agli artt. 337, 341-bis, cod. pen., e 186, comma C.d.S..
Egli lamenta l’assenza di motivazione sull’applicazione delle attenuanti generiche in prevalenza anziché equivalenza.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per un motivo generico, ma soprattutto non consentito.
Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., o come in questo caso – a presunti vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 giugno 2024.