Ricorso in Cassazione: Quando la Mancanza di Specificità Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma richiede il rispetto di requisiti formali molto stringenti. Uno dei più importanti è la ‘specificità dei motivi’. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un’impugnazione possa portare alla sua immediata bocciatura, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
Il caso in esame: un ricorso contro il rigetto dell’istanza di continuazione
I fatti alla base della decisione riguardano un soggetto che aveva proposto ricorso avverso un’ordinanza di un GIP (Giudice per le Indagini Preliminari). L’ordinanza impugnata aveva respinto un’istanza volta a ottenere il riconoscimento della ‘continuazione’ tra più reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il GIP aveva motivato il rigetto sottolineando due aspetti principali:
1. L’ampia distanza temporale tra la commissione del primo reato e quelli successivi, che rendeva improbabile una programmazione unitaria sin dall’inizio.
2. La lunga protrazione delle condotte di spaccio, considerate indicative di una vera e propria ‘abitualità’ a delinquere e non di un singolo progetto criminoso.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
L’importanza della specificità nel ricorso in cassazione
Il ricorrente, tuttavia, non ha costruito la sua impugnazione in modo efficace. Secondo la Corte Suprema, il ricorso si è limitato ad ‘attaccare una frase dell’ordinanza impugnata’ senza però confrontarsi con il nucleo logico della motivazione del giudice. In altre parole, non ha spiegato perché la valutazione del GIP sull’assenza di un ‘medesimo disegno criminoso’ fosse errata, considerando la distanza temporale e l’abitualità delle condotte.
Questo approccio è stato giudicato privo del requisito della ‘specificità dei motivi’, un principio fondamentale stabilito da numerose sentenze, incluse quelle delle Sezioni Unite. Per essere ammissibile, un ricorso in Cassazione deve dialogare criticamente con la decisione che intende contestare, smontandone pezzo per pezzo il ragionamento giuridico. Non basta esprimere un generico dissenso o isolare un singolo passaggio decontestualizzato.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito un concetto chiave: il ricorso è privo di specificità quando ‘non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato’. L’eventuale accoglimento del motivo presentato dal ricorrente (la ‘caduta’ della singola frase contestata) non sarebbe stato comunque sufficiente a ‘disarticolare la motivazione’ complessiva del giudice del merito, che poggiava su solide basi autonome.
La decisione si allinea perfettamente con la giurisprudenza consolidata (richiamando, tra le altre, le sentenze Galtelli e Gargiulo delle Sezioni Unite), che impone al ricorrente di fornire argomentazioni precise e pertinenti. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come conseguenza diretta dell’inammissibilità del suo ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza ci insegna una lezione fondamentale per chiunque si approcci a un’impugnazione in sede di legittimità. Un ricorso in Cassazione non è un semplice atto di appello, ma un rigoroso esame sulla corretta applicazione del diritto. Per avere successo, è indispensabile analizzare a fondo la motivazione del provvedimento che si contesta e costruire un’argomentazione critica che ne metta in luce le specifiche falle logiche e giuridiche. La genericità e la mancanza di un confronto diretto con le ragioni della decisione portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge, come la ‘specificità dei motivi’. Ciò accade quando il ricorso non si confronta in modo critico e dettagliato con la motivazione del provvedimento impugnato, ma si limita a contestazioni generiche.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
Significa che il ricorrente deve indicare chiaramente le parti della decisione che contesta e spiegare in modo preciso le ragioni giuridiche per cui ritiene che il giudice abbia sbagliato. Non è sufficiente esprimere un dissenso generale, ma è necessario smontare il percorso logico seguito dal giudice.
Quali sono state le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la conferma del provvedimento impugnato. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3632 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico argomento dedotto nel ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. S Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugNOME, che fa conseguire il rigetto dell’istanza di continuazione anche all’ampia forcella temporale dei reati, che impedis di ritenere che al momento di commissione del primo reato i successivi potessero essere stati programmato “almeno nelle loro linee essenziali” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074) ed alla lunga protrazione delle condotte di cessione di stupefacente, indicative, a giudizio del giudice del merito, di propensione a delinquere ed abitualità nello spaccio, contro cui il ricorso non spende argomenti, limitandosi ad attaccare una frase dell’ordinanza impugnata, la cui eventuale caduta non è idonea disarticolare la motivazione del provvedimento del giudice del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.