Ricorso in Cassazione: Guida ai Motivi di Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per riesaminare i fatti. È uno strumento volto a garantire la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’importante lezione sui limiti e sui requisiti di ammissibilità di tale ricorso, sottolineando perché la semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate in Appello non è sufficiente.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale (previsto dall’art. 495 del codice penale), decide di presentare ricorso in Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su tre punti principali:
1. La contestazione della sua responsabilità penale.
2. La critica alla pena inflitta, ritenuta eccessiva, e la contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’applicazione della recidiva.
3. Un’eccezione di nullità per la mancata ammissione al gratuito patrocinio da parte della Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso interamente inammissibile, respingendo ogni doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, fornendo una chiara spiegazione per ciascuno dei motivi sollevati. La decisione ribadisce che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma ha la funzione di controllare la corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto. I motivi del ricorso devono, quindi, essere specifici e mirati a criticare eventuali errori di diritto commessi dal giudice del grado precedente.
Le Motivazioni della Sentenza: limiti al ricorso in Cassazione
L’ordinanza ha esaminato punto per punto le ragioni dell’inammissibilità, offrendo spunti fondamentali sulla tecnica redazionale di un ricorso in Cassazione.
Reiteratività e Genericità dei Motivi
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può essere un ‘copia e incolla’ dei motivi d’appello. Deve invece contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge. Motivi generici o meramente ripetitivi non assolvono a questa funzione e sono, pertanto, inammissibili.
Insindacabilità della Valutazione sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena, è stato respinto. La Corte ha chiarito che la valutazione circa la concessione delle attenuanti generiche, l’applicazione della recidiva e la congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non è censurabile in Cassazione se, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione logica e congrua. La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il diniego delle attenuanti per l’assenza di elementi positivi e l’applicazione della recidiva per la ‘maggiore e allarmante pericolosità sociale’ del ricorrente.
La Questione del Gratuito Patrocinio
Infine, la Corte ha respinto l’eccezione di nullità legata al gratuito patrocinio. Ha spiegato che, a seguito di una modifica legislativa del 2008 (L. n. 125/2008), la mancata decisione sull’istanza di ammissione al beneficio non comporta più la nullità assoluta del procedimento. Questo chiarisce un importante aspetto procedurale, escludendo che una tale omissione possa invalidare l’intero giudizio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito per ottenere un nuovo esame del caso. È necessario individuare precisi errori di diritto nella sentenza impugnata e argomentarli in modo puntuale. La decisione conferma che i motivi generici, ripetitivi o che sollecitano una nuova valutazione dei fatti sono destinati all’inammissibilità. Inoltre, fornisce un chiarimento decisivo sulla irrilevanza, ai fini della nullità, della mancata pronuncia sull’istanza di gratuito patrocinio.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già discussi in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso non possono essere una mera riproposizione di quelli già dedotti e respinti in appello. Devono contenere una critica argomentata della sentenza impugnata e non essere generici o apparenti.
Il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche senza una motivazione approfondita?
No, ma la motivazione può basarsi sull’assenza di elementi positivi valutabili a favore dell’imputato. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, in conformità con la giurisprudenza consolidata, ha negato le attenuanti in mancanza di aspetti favorevoli da considerare.
La mancata decisione sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio rende nullo il processo?
No. A seguito delle modifiche legislative del 2008 all’art. 96 del T.U. Spese di Giustizia, l’omessa decisione sull’istanza di gratuito patrocinio nel termine previsto non è più sanzionata con la nullità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19533 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 24/08/1995
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 495 cod. pen, ascritto all’odierno ricorrente, oltre c manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poíchè reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 2 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si censura il giudizio sulla pena, in particolare per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’applicazione della recidiva infraquinquennale e l’eccessività della pena irrogata, avendo i giudici di appello, con argomentazioni congrue e non illogiche, e pertanto non censurabili in questa sede, compiutamente assolto all’onere motivazionale con riferimento a tutti e tre i diversi punti di censura (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziate: la corretta motivazione posta dal giudice di primo grado a base del diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. fondata, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sull’assenza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento di tal diminuenti a favore dell’odierno ricorrente; la sussistenza tanto dei presupposto temporale quanto della motivata maggiore e allarmante pericolosità sociale del ricorrente, ai fini della corretta applicazione della recidiva infraquinquennale lui applicata; la congruità ed equità della pena irrogata dal giudice di primo grado, determinata in misura di poco superiore al minimo edittale);
che infine alcun fondamento assume l’eccezione di nullità dedotta con la memoria in relazione alla mancata ammissione al gratuito patrocinio da parte della Corte di appello posto che il testo dell’art. 96 T.U. Spese di giustizia come modificato non prevede più tale radicale conseguenza in caso di mancata adozione del provvedimento; che al proposito questa Corte di legittimità ha affermato come in tema di patrocinio a spese dello Stato, la modifica dell’art. 96 del D.Lgs. n. 115 del 2002 – che sanzionava con la nullità assoluta l’omessa decisione sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel termine ivi previsto – ad opera dell’art. 2ter, comma primo, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, ha reso non più sussistenti le nullità
integrate e dedotte vigente la previsione di cui all’art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002
(Sez. 4, n. 46439 del 18/11/2008, Belgacem, Rv. 242312 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in data 15 aprile 2025.