Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47065 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47065 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato -ivviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 20324/2023
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di cui all’a 455 cod. pen.;
Rilevato che il primo ed il secondo motivo del ricorso – con cui la ricorrente denunzi violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente in relazione all’elemento oggettivo e all’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 455 cod. pen.- sono indeducibili perché fon su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appell puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. la te za pagina della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che gli stessi motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati perché il Collegio acced all’esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trar proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte d legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Co cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a foncamento della decision la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrar vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adegu valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, NOME, Rv. 216260).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE mende. Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.