Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9488 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9488 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Letta la memoria difensiva trasmessa il 27 gennaio 2026;
considerato che i primi quattro motivi di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità per l’asserita omessa risposta a profili di gravame, sottolineando la mancanza di un’effettiva ‘doppia conforme’ (atteso il diverso iter argomentativo dei due giudici di merito) e la violazione della regola Bard, risultano non consentiti, in quanto fattuali e reiterativi, del tutto aspecifici, travisando il contenuto della sentenza impugnata, e, comunque, manifestamente infondati in punto di diritto;
che , in primo luogo, la Corte di appello conferma espressamente la propria condivisione della struttura argomentativa del Tribunale (senza alcuna svalutazione del «valore probatorio delle risultanze investigative», p. 3, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente), formando un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv 257595);
che , d’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01);
che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità
Ord. n. sez. 3606/2026
CC – 03/03/2026
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manifesta e decisiva del discorso giustificativo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. ovvero si fondi su un’incompletezza o inesattezza dei dati probatori utilizzati per la decisione tale da ridondare nella contraddittorietà della motivazione (Sez. 4, n. 34385 del 27/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 32065 del 11/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801-01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280245-01; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).
che la complessiva ricostruzione dei fatti, in particolare per quel che attiene all’individuazione del ricorrente, Ł illustrata in termini privi di illogicità o contraddittorietà e coerenti con le risultanze istruttorie (pp. 3-4), risultando così non censurabile nel giudizio di legittimità;
che il quinto motivo Ł manifestamente infondato, poichØ la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato Ł destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, , Rv. 277035-01; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 25/02/2014, Pavento, Rv. 259534-01);
che il sesto motivo, con cui ci si duole dell’asprezza del trattamento sanzionatorio (invero, sensibilmente ridotto dai giudici di appello, Ł generico e manifestamente infondato, dal momento chela graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e quando, come nel caso di specie, venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l’obbligo motivazionale si attenua: Ł sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME