Ricorso in Cassazione: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non è un terzo processo per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con chiarezza, dichiarando inammissibile l’appello di un imputato condannato per truffa e chiarendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un uomo condannato per il reato di truffa sia dal Tribunale di primo grado che dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su due principali argomentazioni:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sua mancata assoluzione. In sostanza, sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel valutarlo colpevole.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di fondo è cruciale per comprendere il funzionamento di questo grado di giudizio. I giudici hanno spiegato che le doglianze presentate non miravano a evidenziare reali errori di diritto o palesi illogicità nella sentenza d’appello.
Al contrario, l’appello era un tentativo mascherato di ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove, un’operazione che non rientra nei poteri della Cassazione. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello era ben motivata, logica e fondata su un’analisi completa delle risultanze processuali.
Il Principio Giuridico sul Ricorso in Cassazione
Per rafforzare la sua decisione, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 9106/2021), secondo cui sono inammissibili tutti i ricorsi che:
* Criticano la “persuasività” o l'”adeguatezza” della motivazione dei giudici di merito.
* Sollecitano una diversa comparazione e interpretazione delle prove.
* Propongono una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita nei gradi precedenti.
In breve, il ricorso in Cassazione è ammesso solo se si denunciano vizi gravi come la mancanza totale di motivazione, la sua palese illogicità o la sua contraddittorietà, non se ci si limita a non condividere le conclusioni dei giudici.
La Questione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, il giudice di merito può negare le attenuanti motivando la sua scelta in modo sintetico, ad esempio facendo riferimento all’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione o alla presenza di elementi negativi, come avvenuto nel caso di specie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono state nette e perentorie. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non costituivano autentici vizi di legittimità, ma si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda. La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di un “terzo giudice” dei fatti, ma di custode della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). La sentenza della Corte d’Appello era stata ritenuta adeguatamente motivata e logicamente coerente, rendendo ogni ulteriore discussione sul fatto improponibile in quella sede.
Le conclusioni
La decisione ha importanti implicazioni pratiche. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non basta essere in disaccordo con la sentenza di condanna. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già respinte nei gradi di merito è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava reali violazioni di legge, ma tentava di ottenere dalla Corte di Cassazione un nuovo esame dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa si può contestare con un ricorso in Cassazione?
Con un ricorso in Cassazione si possono contestare solo errori nell’applicazione delle norme giuridiche (violazione di legge) o gravi difetti nella motivazione della sentenza, come la sua totale assenza, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà. Non si può chiedere una diversa interpretazione delle prove.
Per quale motivo la Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha confermato il diniego perché, secondo la giurisprudenza costante, è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi negativi o all’assenza di elementi positivi che giustifichino una riduzione della pena, come era stato fatto nel caso specifico dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45928 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45928 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza in data 18/02/2020 del Tribunale di Teramo, che lo aveva condanNOME per il reato di truffa.
Deduce:
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 530 cod. proc. pen. e per la mancata assoluzione del ricorrente dal f ascrittog li .
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 -bis cod. pen..
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché:
3.1. In relazione a entrambi i motivi di ricorso, va rilevato come le doglianze ivi svilu non siano volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sul scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate di a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia ((si vedano, in particolare, pagg. 4 e di responsabilità e pag. 5 in relazione alle circostanze attenuanti generiche).
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibi censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifest illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato q esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivit l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significa probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giunge conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore dell probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
3.2. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è altresì manifestame infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motiv diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudic merito, agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi p come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5);
4.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al GLYPH agamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023.