Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4095 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4095 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 17/12/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME ricorrono avve sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la s condanna pronunciata in primo grado per il reato di violenza privata.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione quant ritenuta attendibilità della persona offesa – è generico perché fondato su argo ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tr argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
Ritenuto, ancora, che il motivo in esame non è consentito dalla legge in sede di l perché costituito da mere doglianze in punto di fatto a dispetto del fatto che, dinan di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, c Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che poss vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso- che lamenta vizio di motivazione in ordi sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato – non è consentito dalla leg di legittimità perché anch’esso versato in fatto.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della p tenuità del fatto, nonché omessa motivazione in punto di trattamento sanzioNOME manifestamente infondato, giacché:
quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha adegu motivato sul punto, facendo riferimento all’assenza di indici positivi, senza che valga la tenuta di questa affermazione, la pretesa assenza di uno spazio temporale entro i atteggiamento conciliativo poteva emergere, tenuto conto che una condotta di questo avrebbe potuto materializzarsi prima del giudizio di primo grado; d’altra parte generico e manifestamente infondato perché non indica quali sarebbero gli elementi rilevanti nel giudizio ex art. 62-bis cod. pen. ma trascurati dalla Corte territoriale, agitando l’incensuratezza, che è tuttavia parametro da solo insufficiente, come previsto dal u.c. cod. pen.
quanto al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. il ricorso è del tutto generico.
Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno alla costituita parte civile manifestamente infondato perché la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale ha, tuttavia, il dovere di dare cont circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali h determiNOME il quantum del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B, Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, COGNOME e altro, Rv. 263450; Sez. 5, n. 6018 del 23/01/1997, COGNOME ed altri, Rv. 208084).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2025.