Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16346 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16346 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nata a MONSELICE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA
letta la memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 14 marzo 2019 con cui l’imputata era stata condannata alla pena di giustizia per i reati di furto aggravato e di indebito uso di titolo di pagamento.
La difesa dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione articolando tre motivi.
2.1 II primo motivo deduce la erronea applicazione della legge penale (art.606 lett.b c.p.p.) relazione all’articolo 192 c.p.p..
Il giudice d’appello ha errato nel ritenere l’imputata colpevole del reato contestato in ass di riscontri oggettivi. La persona offesa non ha riconosciuto nell’imputata la donna che si introdotto in casa sua e che gli aveva presumibilmente sottratto il borsello; ben può esse accaduto che la persona presentatasi come “NOMENOME abbia fornito un nome fittizio per sviare il corso delle indagini.
2.2 Anche il secondo motivo di ricorso deduce la medesima violazione ma questa volta in relazione all’articolo 545 bis c.p.p., per l’indebito rigetto della richiesta di sostituz pena detentiva irrogata con decisione contraria al testo della norma e senza disporre, come
sarebbe stato doveroso, alcun differimento per consentire alla parte il tempo materiale p conformarsi alle prescrizioni che la Corte avesse eventualmente disposto.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce la manifesta illogicità (articolo 606 lett. e, della motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione.
Con memoria inviata per mail il AVV_NOTAIO ha chiesto dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il primo motivo di ricorso, seppure formulato nella prospettiva della violazione di l (art.192 c.p.p., nel prisma dell’art. 606 lett.b c.p.p.) è il classico motivo che attinge a chiedendo a questa Corte una rivalutazione del fatto. Esso è manifestamente infondato.
Infatti, anche se si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’ome od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, non si fa altr entrare in un circolo vizioso, dato che ad essere oggetto della revisione di legittimità sar sempre la motivazione che necessariamente dovrà rendere esplicite le ragioni della (contestata) valutazione degli elementi di fatto. Ed allora, si torna daccapo, poiché l’appa motivazionale della sentenza non può essere criticato che per la sua assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, ex ari. 606 lett. e) c.p.p.. In tale prospettiva, tuttavia dell’imputata si limita a formulare una ipotesi alternativa (“Ben potrebbe essere accaduto che persona presentatasi come “NOME” … avesse fornito un nome fittizio..” si legge a pg.3 ricorso) dimenticando così che non è sufficiente, nel giudizio di legittimità, evocare ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei signif probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giunge conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore dell probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fat sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965) Pretendere di introdurle in questa sede è in contrasto con la struttura processuale italiana vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di nomofilachia, cioè l’uniforme interpretazione del diritto, non l’uniforme interpretazione del f Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si critica l decisione della Corte di appello sul rigetto di richiesta di sostituzione della pena detentiv una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In verità, la decisione in materia, così come ogni aspetto inerente alla valutazione applicazione delle pene (dalla applicazione delle circostanze, al giudizio sulla recidiva, comparazione tra circostanze, alla entità della sanzione, alla sussistenza della continuazio tra reati e, ancora, alla eventuale concessione dei benefici) rientra nel precinto esclusiv giudice di merito, precluso alla Corte di legittimità laddove la decisione sia adeguatamen motivata.
Si lamenta nel caso concreto che il giudice non abbia ‘dato tempo’ alla difesa dell’imputata provvedere a quanto richiesto dalla norma ma in realtà non è così. Il giudice, nell’ambito propri poteri esclusivi (la Corte decide pur sempre “se ricorrono le condizioni per sostitui
pena detentiva”, si legge nell’art.545 bis c.p.p.) ha ritenuto insussistenti le condizioni sostituzione della pena, con motivazione che è certamente adeguata, facendo riferimento ad aspetti rilevanti della personalità e delle condizioni di vita dell’imputata, e che non è nem stata oggetto di specifica critica nel merito da parte della difesa.
Il terzo motivo di ricorso è a-specifico e quindi generico e conduce pertanto il ricorso in parte qua, all’inammissibilità.
Come già detto sopra, in sede di legittimità in relazione ad ogni aspetto del trattamen sanzionatorio è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell’uso del suo pote discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatame suo convincimento.
Nel caso specifico la Corte d’appello ha abbondantemente motivato la conferma della pena irrogata in primo grado con riferimento ad aspetti certamente rilevanti quali la subd introduzione nell’abitazione della persona offesa, i precedenti penali dell’imputata e l’entit danno cagionato alla persona offesa dalla commissione del reato del capo B, danno che, in relazione alle modeste condizioni economiche di costei, non può essere considerato di entità trascurabile.
Nessuno dei suindicati parametri è stato oggetto di specifica critica nel motivo di ricorso si è limitato alla riproduzione, sul punto, di generiche considerazioni sulla funzione della e della motivazione che dovrebbe sorreggerla.
Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso e quindi, ai sensi dell’ari 616 c proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamen in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024
Il Consi ‘ere rel tore
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Il Presidente