Ricorso in Cassazione: L’inammissibilità per Motivi Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione in ambito penale. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non basta riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello per ottenere una revisione della sentenza. Il ricorso deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale ai vizi di legge della decisione impugnata. Analizziamo insieme la vicenda processuale e la decisione dei giudici.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, pronunciata dal Tribunale in primo grado. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello, che rigettava le doglianze dell’imputato. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare un ricorso in Cassazione, affidandosi a una serie di motivi volti a scardinare la decisione dei giudici di merito.
Le Censure Mosse dall’Imputato
L’imputato basava il suo ricorso su diverse presunte violazioni:
* Vizio di motivazione: Una scorretta valutazione delle prove indiziarie.
* Violazione di norme procedurali: In particolare, la mancata correlazione tra l’accusa formulata e la sentenza emessa.
* Erronea applicazione della legge penale: Riguardo alla configurabilità di un’aggravante specifica e all’intervenuta prescrizione.
* Carenza di motivazione: Sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
La Decisione della Corte: il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità proprio del giudizio di legittimità. Il problema principale risiedeva nella natura ‘riproduttiva’ delle censure: l’appellante si era limitato a riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. Mancava, in sostanza, un vero confronto critico con la motivazione della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e l’assenza di vizi logici palesi nella motivazione della sentenza impugnata. I motivi del ricorso, per essere ammissibili, devono quindi individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento del giudice d’appello, non limitarsi a riproporre una diversa lettura delle prove. La Corte ha inoltre ricordato che la determinazione della pena e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, a meno che la decisione non sia palesemente arbitraria o illogica, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per chi intende affrontare un ricorso in Cassazione. Per avere successo, non è sufficiente essere in disaccordo con le conclusioni dei giudici di primo e secondo grado. È indispensabile strutturare un ricorso che attacchi specificamente i profili di illegittimità della sentenza d’appello, dimostrando dove e perché il giudice abbia sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono meramente ‘riproduttivi’, ovvero si limitano a ripetere le stesse censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti e le prove di un caso?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 14/04/1954
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia resa in data 11/07/2022 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato di cui al capo D), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Ritenuto i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria e violazione del combinato disposto degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; violazione del principio di correlazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta aggravante ex art. 625 n. 4, cod. pen., intervenuta prescrizione; violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego della invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto (si vedano le pp. 13, 14 e 15 sent. app.). Quanto al terzo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 15 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024