Ricorso in Cassazione: L’Errore Procedurale che Costa Caro
Il percorso della giustizia è scandito da regole precise, la cui osservanza è fondamentale per la validità degli atti processuali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un vizio di forma possa precludere l’esame nel merito di un’impugnazione. Analizziamo come la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato abbia reso un ricorso in Cassazione immediatamente inammissibile, confermando la condanna dell’imputato e aggiungendo ulteriori sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la colpevolezza di un imputato per i reati di spendita e circolazione di monete falsificate (capo C) e di evasione (capo D). Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare un ultimo appello, proponendo ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Tuttavia, l’atto di impugnazione presentava un difetto procedurale decisivo: era stato redatto e firmato personalmente dall’imputato stesso, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un legale.
La Decisione della Corte sul Ricorso in Cassazione
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su una regola fondamentale del processo penale davanti alla Suprema Corte, stabilita in modo inequivocabile dagli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale.
La Regola della Sottoscrizione Obbligatoria
La legge stabilisce che il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, comunemente detto “albo dei cassazionisti”. Questa non è una mera formalità, ma un presidio di garanzia della tecnicità e della specificità dell’impugnazione. L’imputato non ha la facoltà di difendersi personalmente in questa sede.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è stata tanto sintetica quanto perentoria. Il ricorso è stato rigettato in via preliminare perché privo di un requisito essenziale di ammissibilità. La sottoscrizione personale dell’imputato, anziché quella di un difensore abilitato, costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di esaminare i motivi di doglianza.
Questa regola risponde a una logica precisa: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Tale controllo richiede una competenza tecnica specialistica che solo un avvocato cassazionista può garantire, assicurando che i motivi di ricorso siano pertinenti e formulati correttamente.
La Corte, pertanto, ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità “senza formalità di procedura” quando questa è palese, come nel caso in esame.
Le Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono nette e hanno importanti implicazioni pratiche. Chiunque intenda impugnare una sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione deve tassativamente affidarsi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Qualsiasi iniziativa personale in tal senso è destinata a fallire, con conseguenze negative.
L’inammissibilità del ricorso, infatti, non solo rende definitiva la condanna impugnata, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in quattromila euro. Un errore procedurale, dunque, che si è tradotto in un ulteriore e significativo esborso economico, oltre alla preclusione di ogni ulteriore possibilità di difesa.
Un imputato può presentare e firmare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No, la legge processuale penale (in particolare l’art. 613, comma 1, c.p.p.) stabilisce che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza immediata se un ricorso in Cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina i motivi del ricorso, ma lo respinge per un vizio di forma insanabile.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17189 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 455 cod. pen. (capo C) e 385 cod. pen. (capo D);
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2024