Ricorso in Cassazione per Truffa: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’esito di un processo penale non è sempre definitivo dopo il secondo grado di giudizio. Esiste la possibilità di presentare un Ricorso in Cassazione, l’ultimo grado della giurisdizione. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio è soggetto a limiti rigorosi, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte in un caso di truffa online. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: La Condanna per Truffa Online
Il caso ha origine da una condanna per il reato di truffa, commesso online. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di tentare l’ultima via legale possibile, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, cercando di ribaltare il verdetto di colpevolezza emesso nei due precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e il Ricorso in Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le motivazioni dell’ordinanza chiariscono perché il ricorso non poteva essere accolto.
Il Giudizio di Legittimità vs. Giudizio di Merito
Il principale motivo di inammissibilità risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. L’unico motivo di impugnazione, infatti, si concentrava esclusivamente su questioni di fatto. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di effettuare una “rilettura” degli elementi di prova e di adottare nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti.
La Corte ha ribadito che un simile compito è estraneo ai suoi poteri. Il Ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda. Il suo ruolo è quello di “giudice della legge” (giudizio di legittimità), con il compito di assicurare la corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche, non di rivalutare le prove come un testimone o un documento. Tentare di trasformare il ricorso in un appello mascherato è una strategia destinata al fallimento.
La “Doppia Conforme” e la Logicità della Motivazione
La Corte ha inoltre sottolineato come i giudici d’appello avessero fornito una motivazione “esaustiva e conforme alle risultanze processuali”. La sentenza impugnata riprendeva le argomentazioni del giudice di primo grado, creando una cosiddetta “doppia conforme”, ovvero due decisioni allineate sulla responsabilità penale. Questa ricostruzione, basata su una pluralità di elementi probatori, è stata giudicata completa, razionale e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità. Pertanto, essendo la valutazione dei fatti immune da vizi logici o giuridici, non era sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: il Ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione (come la sua manifesta illogicità o contraddittorietà), non sulla speranza di ottenere una diversa valutazione delle prove. Chi intende adire la Suprema Corte deve articolare le proprie difese entro i rigidi confini del giudizio di legittimità, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava esclusivamente su contestazioni di fatto, chiedendo alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove, attività che esula dai suoi poteri di giudice di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità?
Significa che il suo compito non è riesaminare come si sono svolti i fatti (giudizio di merito), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è articolato esclusi in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli el probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appe motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di u doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare penale responsabilità del ricorrente in ordine alla contestata truffa on lin pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun m censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fond apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittoriet manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Consi er, Estensore
Il Presidente