Ricorso in Cassazione: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma i suoi poteri sono ben definiti e limitati. Non si tratta di un terzo processo nel merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce con chiarezza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 639 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa era una contestazione diretta della motivazione fornita dai giudici di secondo grado, sostenendo che la loro ricostruzione dei fatti fosse errata.
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso in Cassazione è stato Respinto?
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha ritenuto immediatamente inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’appellante non stesse lamentando un vizio di legge o un errore logico nel ragionamento della Corte d’Appello, bensì stesse tentando di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. In pratica, chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già effettuata, e motivata, dal giudice di merito.
Il Ruolo del Giudice di Legittimità
La decisione sottolinea un principio cardine della procedura penale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata sia immune da ‘vizi logici e giuridici’. Se la motivazione del giudice di merito è coerente, non contraddittoria e fondata su corrette basi giuridiche, la Cassazione non può intervenire, anche se una diversa valutazione dei fatti sarebbe stata astrattamente possibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria: esula dai poteri della Corte di Cassazione procedere a una nuova ricostruzione dei fatti utilizzando criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La valutazione delle prove e degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva ai giudici dei primi due gradi di giudizio. Il ricorso in Cassazione è stato quindi respinto perché mirava a un riesame del merito, mascherato da critica alla motivazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Questa decisione serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente ben impostato, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto e non su contestazioni fattuali, altrimenti il rischio non è solo il rigetto, ma anche una sanzione economica.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. La valutazione dei fatti è riservata in via esclusiva al giudice di merito (tribunale e corte d’appello).
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Su cosa si basa il giudizio della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione giudica esclusivamente la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Il suo compito è verificare la presenza di eventuali vizi logici e giuridici, non di rivalutare le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28963 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato cui all’art. 639, comma 2, cod. pen., tende ad ottenere una inammissibi ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adotta giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridic esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pagine 3 e 4 della senten impugnata;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è via esclusiva, riservata al giudice di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna degia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
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Il Consigliere Estensore