Ricorso in Cassazione e Fatti: i Limiti Imposti dalla Suprema Corte
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, ma le sue porte non sono aperte a ogni tipo di contestazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di riscrivere la storia di un processo, ma di assicurare la corretta applicazione della legge. Analizziamo una decisione che ha dichiarato inammissibile un ricorso per truffa, proprio perché l’imputato cercava una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. La decisione, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha deciso di presentare un ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione nella sentenza d’appello. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero giustificato in modo logico e coerente le ragioni della sua colpevolezza.
Il Ruolo del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, nel prendere in esame il caso, ha immediatamente messo in luce la natura del ricorso. Il tentativo dell’imputato non era quello di evidenziare un errore nell’interpretazione o applicazione di una norma giuridica, ma piuttosto quello di proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito. L’imputato, di fatto, stava chiedendo alla Suprema Corte di comportarsi come un tribunale di terzo grado, riesaminando le prove e le testimonianze per giungere a una conclusione differente. Questo, però, è un compito che esula completamente dalle funzioni della Cassazione, la quale opera come giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. I giudici hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era esente da vizi logici e giuridici, avendo esposto in modo congruo le ragioni del proprio convincimento. La decisione impugnata aveva analizzato in modo approfondito le risultanze probatorie, ritenendo integrata la fattispecie di reato sia sotto il profilo materiale che soggettivo.
La Suprema Corte ha ribadito che una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è un’attività esclusivamente riservata al giudice di merito. Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 6402 del 1997), ha confermato che non rientra nei suoi poteri sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente gestito l’istruttoria. Di conseguenza, il tentativo di ottenere una diversa valutazione delle prove si traduce in un motivo di ricorso non consentito dalla legge, che deve essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende affrontare un ricorso in Cassazione. La decisione ribadisce con forza la distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Chi si rivolge alla Suprema Corte deve concentrarsi esclusivamente sulla denuncia di errori nell’applicazione delle norme di legge o su vizi di motivazione che rendano il ragionamento del giudice palesemente illogico o contraddittorio. Sperare di ottenere un ‘terzo tempo’ processuale per rimettere in discussione le prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti. La sua funzione è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti (giudici di merito).
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, contestando il convincimento del giudice di merito, anziché denunciare un errore di diritto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTADELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5, paragrafo 3.2, della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie,in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie contestata all’imputato);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
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