Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36593 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da NOME e NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito di plurime violazione della legge sugli stupefacenti.
Rilevato che i difensori lamentano quanto segue.
NOME: 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio.
NOME NOME: 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di .penale responsabilità 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa per entrambi i ricorrenti.
Considerato che le censure elevate nel primo motivo di ricorso di entrambi i ricorrenti, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che le censure elevate nel secondo motivo di entrambi i ricorrenti, riguardanti la motivazione espressa dalla Corte di merito in relazione alla mancata riduzione della pena inflitta sono destituite di fondamento: la Corte di merito, nel rideterminare la pena in favore di COGNOME NOME e nel confermare la pena inflitta a NOME ha offerto una congrua motivazione, mettendo in rilievo, quanto al primo imputato, il fatto che egli fosse gravato da un solo precedente risalente e che si fosse astenuto dal delinquere dopo i fatti di causa; quanto al secondo imputato la gravità dei fatti.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore