Ricorso in Cassazione: Inammissibile se Contesta i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione nel nostro ordinamento. Con la sua decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine: il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di un terzo grado di merito. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per tentata estorsione, dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove, compito esclusivo dei tribunali di primo e secondo grado.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di tentata estorsione, presentava ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di impugnazione sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenendole non sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
L’obiettivo della difesa era, in sostanza, ottenere dalla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione degli elementi probatori già ampiamente esaminati dalla Corte d’Appello di Genova, che aveva confermato la sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte e il Limite del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per chiedere una “rilettura” dei fatti del processo. I giudici hanno sottolineato che il motivo presentato era “aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto”, uscendo così dai confini del giudizio di legittimità.
La Corte non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né può adottare nuovi parametri per la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e completa.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che la sentenza della Corte d’Appello era esaustiva e in linea con le risultanze processuali. I giudici di secondo grado avevano già indicato una “pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità” del ricorrente. Trattandosi di una “doppia conforme” (decisione identica in primo e secondo grado), la motivazione d’appello riprendeva logicamente quella del primo giudice, formando un corpo argomentativo solido e privo di vizi.
La Corte ha inoltre specificato che la ricostruzione basata sulle dichiarazioni della persona offesa era stata valutata dai giudici di merito in modo “logico, congruo e lineare”. Non erano emersi elementi di contrasto significativi né un interesse della vittima a rendere false accuse. Pertanto, gli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito erano insindacabili in sede di legittimità, non presentando profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.
Le Conclusioni
La conclusione della Corte è netta: il ricorso, essendo basato su censure di merito, doveva essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), non sulla speranza di ottenere una terza valutazione delle prove. La stabilità delle decisioni giudiziarie si fonda anche su questa chiara ripartizione di competenze tra i diversi gradi di giudizio.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se, come in questo caso, si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dai giudici di merito, anziché denunciare vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge. La Cassazione non può riesaminare le prove.
Che cos’è il principio della “doppia conforme”?
Si parla di “doppia conforme” quando la sentenza della Corte d’Appello conferma integralmente la decisione del tribunale di primo grado. Questa circostanza, pur non impedendo il ricorso, rafforza la solidità delle motivazioni, come evidenziato dalla Corte in questo provvedimento.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base al provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente ed alla ritenut attendibilità della persona offesa è aspecifico ed articolato esclusivamente in fat e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estr ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probator posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine a reato di tentata estorsione (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata e pagg. da 2 a 6 della sentenza di primo grado), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, inoltre, che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risult essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all’accusa da parte della vittima (vedi pagg 3 e 4 della sentenza impugnata e pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.