Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PIETRAPERZIA il DATA_NASCITA
NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del delitto di cui agli artt. 110, 624, comma 1 e 2 cod. pen., con le aggravati della minorata difesa e della violenza sulle cose. Fatto commesso nella notte compresa fra il 3 e 4 aprile 2012 in Padova.
Rilevato che, ‘a motivi di ricorso, gli imputati lamentano quanto segue: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata declaratoria d’improcedibilità del reato per difetto di querela; 2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 3. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; 4. Carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.; 5. Carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà dell motivazione con riferimento alla mancata concessione della messa alla prova per COGNOME NOME.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che per il reato per cui si procede è stata sporta rituale querela dalla persona offesa COGNOME NOME in data 21/6/2012.
Considerato che le ragioni poste a fondamento della invocata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (motivo secondo di ricorso) sono manifestamente infondate: occorre rilevare come i giudici di merito abbiano ritenuto la sussistenza di entrambi le aggravanti della minorata difesa e della violenza sulle cose, la qual cosa comporta che il termine ordinario di prescrizione del reato in contestazione sia pari ad anni dieci; inoltre, hanno ritenuto la sussistenza della recidiva specifica a carico di COGNOME NOME (che comporta, quanto al termine massimo di prescrizione, un aumento della metà del termine ordinario) e della recidiva reiterata e specifica per COGNOME NOME (che comporta, quanto al termine massimo di prescrizione, un aumento di due terzi del termine ordinario). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione del reato non sia ad oggi decorso (si veda quanto argomentato correttamente sul punto in sentenza).
Neppure può sostenersi – come sembrano prospettare i ricorrenti – che sia maturata la c.d. prescrizione breve. Invero, dal controllo degli atti, consentito in questo caso alla Corte di legittimità in ragione della natura della doglianza proposta, non è decorso il termine ordinario di dieci anni nell’intervallo di tempo tra i diversi atti interruttivi del giudizio, tenuto conto che il decreto di citazio giudizio è stato emesso in data 22/7/2015, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 26/5/2016 e la sentenza di appello è stata pronunciata il 27/10/2022.
Considerato, quanto alla doglianza riguardante il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che il motivo risul inammissibile: si tratta, invero, di questione non devoluta alla cognizione della Corte d’appello. Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze che non ricorrono nel caso in esame (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Deve peraltro aggiungersi come nel motivo di ricorso sul punto si faccia
riferimento a circostanze del tutto inconferenti rispetto al contenuto della sentenza impugnata (nel ricorso si cita il nominativo di un imputato estraneo alla regiudicanda – tale COGNOME – e si argomenta la richiesta facendo riferimento ai precedenti annoverati da questi nel certificato penale).
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio e la negativa personalità degli imputati, risultante dai precedenti annoverati.
Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Considerato, quanto alla doglianza riguardante il mancato riconoscimento in favore di COGNOME NOME della messa alla prova, che la motivazione espressa dalla Corte d’appello si appalesa del tutto corretta e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità: occorre rammentare come il beneficio in questione sia rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale, con motivazione congrua, ha posto in evidenza come la negativa personalità dell’imputato – gravato da un precedente specifico – non assicuri una prognosi positiva circa l’efficacia riabilitativa e dissuasiva dell’istituto.
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pridnte