Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30776 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti d specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., no sono consentiti in sede di legittimità;
che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773);
che, nella specie, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione);
che, inoltre, le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio non sono consentite in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita a giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, peraltro, l’uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell’ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall’art. 133 cod pen. (si veda pag. 2 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.