Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Valutazione dei Fatti è Preclusa
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un ricorso in Cassazione inammissibile presentato contro una condanna per ricettazione, fornendo un chiaro esempio di come la Suprema Corte non possa trasformarsi in un terzo grado di merito. Questa pronuncia ribadisce con fermezza il principio secondo cui la valutazione delle prove è un compito esclusivo dei giudici dei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: La Condanna per Ricettazione
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti di un imputato per il reato di ricettazione. I giudici di merito, sulla base delle risultanze processuali, avevano ritenuto provata la responsabilità penale dell’individuo. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di condanna.
Il Ricorso in Cassazione Inammissibile e le Sue Motivazioni
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha basato il ricorso su un unico motivo: contestare l’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, ha chiesto alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti già valutate nei precedenti gradi di giudizio. Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’Appello non era logicamente solida e non teneva conto di una ricostruzione alternativa dei fatti che avrebbe scagionato l’imputato.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha immediatamente chiarito la natura del proprio ruolo. Non è un “terzo giudice” che può riesaminare il merito della vicenda. Il suo compito, definito “giudizio di legittimità”, è quello di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della loro decisione sia logica, coerente e non contraddittoria. Non può, quindi, sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella già effettuata in primo e secondo grado.
L’Insindacabilità della Valutazione dei Fatti
Proprio su questo punto si è fondata la decisione di inammissibilità. I giudici supremi hanno sottolineato che non è consentito saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata confrontandola con altri modelli di ragionamento o con una diversa lettura delle prove. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, spiegando perché riteneva l’imputato colpevole e perché la versione alternativa della difesa non fosse credibile. Di fronte a una motivazione congrua, il compito della Cassazione si arresta.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha ribadito che la preclusione per la Corte di Cassazione non riguarda solo il divieto di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma si estende anche all’impossibilità di effettuare un raffronto tra l’apparato argomentativo della sentenza impugnata e altri possibili modelli di ragionamento. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva risposto alle censure della difesa, già sollevate in appello, con argomenti giuridici corretti e una motivazione priva di vizi logici, spiegando chiaramente gli elementi a sostegno della responsabilità penale dell’imputato e le ragioni dell’inattendibilità della tesi difensiva. Pertanto, il ricorso non presentava motivi validi per essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È inutile e controproducente presentare un ricorso che si limiti a criticare la valutazione delle prove o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, se la motivazione della sentenza d’appello è logicamente coerente. Un ricorso di questo tipo verrà inevitabilmente dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione rafforza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, pilastro fondamentale del nostro sistema processuale penale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non entra nel merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Per quale motivo principale il ricorso in questo caso è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte miravano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, contestando l’affermazione di responsabilità penale per il reato di ricettazione. Questa richiesta esula dai poteri della Corte di Cassazione, che non è un giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6882 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6882 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 03/08/1985
i GLYPH avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
i GLYPH udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
i
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sugli elementi a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità e sulle ragioni dell’inattendibilità della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Consigli re e,stensore
Il Presidente