Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23107 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME personalmente hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata epigrafe, con la quale è stata confermata nei confronti del secondo e parzialmente riformata nei confronti del primo, previa assoluzione da uno dei reati contestati esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod. pen., la sentenza del GUP Tribunale di Trani che li aveva condannati, rispettivamente per furto in abitazione (oltr reato per il quale è intervenuta assoluzione in appello) e per furto aggravato e tenta furto aggravato (tra maggio e luglio 2017);
viste le conclusioni scritte in data 28/5/2024, a firma dell’AVV_NOTAIO foro di Avezzano, per NOME, con le quali si é richiamato il ricorso introduttivo;
ritenuto che il ricorso del COGNOME é inammissibile, per causa che avrebbe potuto essere dichiarata anche senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell’ar 613, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha elimiNOME la facoltà di proporre ricorso personalmente;
rilevato che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richie la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di d cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato);
rilevato che il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è parimenti inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali con argomentazioni coerenti con i principi consolidati espressi giurisprudenza di legittimità (vedi, sulla nozione di privata dimora, Sez. U, n. 31345 23/3/2017, COGNOME, Rv. 270076-01; sull’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. sez 2, n. 50660 del 5/10/2017, COGNOME, Rv. 271695-01, in cui si è precisato che, il suo
riconoscimento presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulterior pregiudizievoli subiti dalla parte offesa; sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 202 Ghirasam, Rv. 282402-01), oltre che scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, traducendosi le censure difensive in un mero dissenso che non ha rilievo in sede di legittimità;
che, in particolare, la Corte ha dato conto della natura del luogo nel quale è avvenuta l’azione criminosa, sottolineandone i connotati di esclusività e messo in risalto il valore beni sottratti (due notebooks, un portafogli contenente euro 90,00, uno zainetto, una tracolla, un cellulare IPhone 7);
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024