Ricorso in Cassazione: Limiti e Motivi di Inammissibilità
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non è un ‘terzo processo’ dove si possono ridiscutere le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché mirava a una rivalutazione dei fatti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio quando e come è possibile adire la Corte di Cassazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di truffa. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando due principali questioni.
I Motivi del Ricorso in Cassazione dell’imputato
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali, con l’obiettivo di annullare la condanna:
1. Vizio di motivazione sulla sussistenza del reato: Secondo la difesa, la sentenza d’appello presentava una motivazione carente e illogica riguardo agli elementi costitutivi del reato di truffa. Si sosteneva che i giudici avessero trascurato alcuni elementi emersi durante il processo.
2. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: L’imputato lamentava il fatto che la Corte d’Appello non gli avesse concesso le attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena, senza una giustificazione adeguata.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e, senza entrare nel merito della vicenda, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, pur essendo di natura procedurale, si fonda su principi cardine del nostro sistema giudiziario e chiarisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché ciascun motivo di ricorso non potesse essere accolto.
Per quanto riguarda il primo punto, relativo al presunto vizio di motivazione, i giudici hanno stabilito che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che “mere doglianze in fatto”. In altre parole, l’imputato non stava denunciando un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione, ma stava cercando di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti già esaminati nei due gradi di merito. La Corte di Cassazione ha ribadito di non essere un ‘terzo giudice’ del fatto e che il suo compito è limitato a verificare la legittimità della decisione, non a sostituire il proprio giudizio a quello dei tribunali precedenti.
Sul secondo motivo, concernente le attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha chiarito che, per negare le attenuanti, il giudice di merito non è tenuto ad analizzare e confutare ogni singolo elemento potenzialmente favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che anche la sola assenza di elementi positivi di valutazione può legittimamente giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti. Pertanto, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante conferma del ruolo e della funzione della Corte di Cassazione. Le conclusioni pratiche che possiamo trarre sono chiare: un Ricorso in Cassazione ha possibilità di successo solo se si concentra su vizi di legittimità, come la violazione di una norma di legge o un difetto di motivazione palese e irriducibile. Tentare di utilizzare questo strumento per ottenere una riconsiderazione delle prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’addebito delle spese processuali e di un’ammenda a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Perché il ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato respinto perché, secondo un orientamento consolidato, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o che rilevi l’assenza di elementi positivi per giustificare il diniego.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché presenta vizi che ne impediscono la trattazione. Nel caso specifico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva questioni di fatto, che esulano dalla competenza della Corte di Cassazione, anziché questioni di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truff è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particola pag. 5);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fa riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di element positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si ve in proposito, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il C&Isiglie e estensore
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Il Presidente